Corte di Cassazione (23476/2025) – In caso di fallimento del datore di lavoro che impedisca la riassunzione, come da ordine giudiziale, di un lavoratore, l'INPS non può recuperare l'indennità di mobilità che era stata erogata.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 03/11/2025 - 11:43Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, 18 agosto 2025, n. 23476 – Pres. aggiunto Pasquale D'Ascola, Rel. Margherita Maria Leone.
Perdita dell'occupazione da parte di un lavoratore - Stato di disoccupazione che legittima la percezione dell'indennità di mobilità – Ordine di riassunzione del lavoratore per illecito licenziamento – Reintegro mancato, solo formale, per fallimento del datore di lavoro – Non legittimazione dell'INPS, stante la situazione di fatto, a procedere al recupero dell'indennità erogata - Fondamento.
