Tribunale di Pordenone – Liquidazione giudiziale: il lavoratore dipendente ha diritto di essere ammesso al passivo al lordo delle ritenute previdenziali.

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Data di riferimento: 
21/03/2024

Tribunale di Pordenone, 21 marzo 2024 – Presidente dott.ssa Costa, relatore dott.ssa Bolzoni

Liquidazione giudiziale – Ammissione al passivo dei dipendenti– Mancato versamento dei contributi - Ammissione al lordo delle ritenute previdenziali.

Liquidazione giudiziale – Ammissione del dipendente al lordo delle ritenute previdenziali – Rischio duplicazione insinuazione al passivo

In tema di liquidazione giudiziale, il lavoratore dipendente ha diritto di ottenere l’ammissione al passivo al lordo delle ritenute previdenziali su di esso gravanti ed a suo carico: in caso di mancato o ritardato versamento, da parte del datore di lavoro, delle trattenute contributive a carico del lavoratore, queste rimangono definitivamente a carico del datore, con la conseguenza che il lavoratore rimane liberato dall’obbligazione contributiva per la propria quota di competenza e il credito retributivo si espande sino a comprenderla. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Qualora il datore di lavoro ometta o ritardi il versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, quest’ultimo ha diritto di essere ammesso al passivo al lordo delle stesse. E’ onere del curatore coordinare le richieste avanzate dall’Istituto previdenziale con quelle del lavoratore non potendo portare in detrazione le trattenute per i contributi previdenziali ma dovendo riconoscere al lavoratore la retribuzione lorda, salva la possibilità del successivo diritto di rivalsa, onde evitare il duplice pagamento del medesimo credito. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-pordenone-21-marzo-2024-pres-costa-est-bolzoni

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31223/CrisiImpresa?Ammissione-al-passivo-del-credito-del-lavoratore-dipendente-e-delle-ritenute-previdenziali-ed-assistenziali

[Cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ. 17 novembre 2016 n. 23426 in https://www.unijuris.it/node/3204, nonché in senso contrario Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 maggio 2010, n. 12964, in https://www.unijuris.it/node/1124 ]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza