Corte di Cassazione (4403/2024) – Rivalutazione monetaria ed interessi legali dovuti sui crediti di lavoro dopo la dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
19/02/2024

Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2024, n. 4403, Pres. Ferro, Est. Fidanzia

FALLIMENTO - Effetti - Per i creditori - Crediti di lavoro - Rivalutazione sui crediti di lavoro dopo la dichiarazione di fallimento - Limite - Definitività dello stato passivo - Interessi sui crediti di lavoro - Limite - Configurabilità - Esclusione. 

Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 55, comma 1, della L. fall., sono dovuti, senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-19-febbraio-2024-n-4403-pres-ferro-est-fidanzia

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31061/CrisiImpresa?Gli-interessi-sui-crediti-da-lavoro-sono-dovuti-dalla-maturazione-del-titolo-al-saldo%3F

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: