Corte di Cassazione (1865/2025) – Fallimento: la compensazione ex art 56 L.F. in favore del creditore postergato non risulta possibile perché infrangerebbe lo scopo dell’art. 2467 c.c. come posto a tutela dei creditori sociali.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 19/02/2025 - 16:10Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 gennaio 2025, n. 1865 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.
Fallimento – Debito di un socio verso il fallito da restituirsi alla procedura a favore della massa - Credito postergato ex art 2467 c.c. spettante allo stesso quale socio finanziatore - Utilizzabilità ai fini dell'applicazione della compensazione ex art. 56 L.F. - Esclusione – Fondamento – Ontologica incompatibilità logica e giuridica tra le due norme.