Corte di Cassazione (8260/2024) - Insinuazione al passivo di un credito portato da decreto ingiuntivo privo del decreto di esecutorietà per disfunzioni dell’ufficio ed inopponibilità del decreto stesso alla procedura.
Cass., Sez. 1, 27 marzo 2024, n. 8260, Pres. Ferro, Est. Crolla
Fallimento - Decreto ingiuntivo - Opponibilità al fallimento - Passaggio in giudicato - Data del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. - Rilevanza delle disfunzioni dell’ufficio e del ritardo nell’emissione del decreto di esecutorietà - Esclusione.
L'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., atteso che con esso il giudice compie un'attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo, restando privi di rilievo disfunzioni dell'ufficio o ritardi nell'emissione del relativo provvedimento. Massima Ufficiale
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-27-marzo-2024-n-8260-pres-ferro-est-crolla
[Cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez.I civ., 11 agosto 2021, n. 22666 – https://www.unijuris.it/node/5822 , con ulteriori richiami giurisprudenziali.]