Corte di Cassazione (22666/2021) – Inopponibilità del credito portato da decreto ingiuntivo privo del decreto di esecutorietà e non compensabilità tra credito verso il fallito e debito opposto in via di eccezione revocatoria.

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Data di riferimento: 
11/08/2021

Corte di Cassazione, Sez.I civ., 11 agosto 2021, n. 22666 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Ferro.

Fallimento – Domanda di insinuazione al passivo – Credito portato da decreto ingiuntivo – Presupposto per l'ammissione – Dichiarazione di esecutività - Necessaria preventiva apposizione.

Fallimento - Domanda di insinuazione al passivo –  Curatore - Eccezione di cd. “revocatoria incidentale” - Credito della massa - Crediti vantati verso il fallito - Compensazione – Esclusione.

Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento del debitore, del decreto di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, in sede di insinuazione al passivo, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare riguardante una somma ricevuta dal fallito determina un credito della massa che non può quindi essere opposto in compensazione dal curatore, attraverso l'eccezione di cd. "revocatoria incidentale", con i crediti vantati verso il fallito in sede di ammissione allo stato passivo. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-agosto-2021-n-22666-pres-cristiano-est-ferro

[con riferimento alla prima massima e al relativo principio già precedentemente espresso più volte dalla Corte e nell'occasione da ultimo ribadito, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 settembre 2018 n. 22220 https://www.unijuris.it/node/4345; con riferimento alla seconda massima, e alla necessità, perché possa operare la compensazione del “requisito della reciprocità delle obbligazioni”, cfr: Cassazione civile, Sez. I, 28 Novembre 2018, n. 30824 https://www.unijuris.it/node/4803]. 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: