Corte di Cassazione (30824/2018) – Non compensabilità del debito nei confronti della massa dei creditori con crediti vantati verso il fallito essendo la compensazione consentita tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti intercorsi con il fallito.

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Data di riferimento: 
28/11/2018

Cassazione civile, sez. I, 28 Novembre 2018, n. 30824. Est. Terrusi.

Inefficacia ex art. 64 l.fall. - Obbligo restitutorio conseguente all’esercizio dell’azione - Contemporanea esistenza di crediti vantati verso il fallito, ammessi al passivo, - Compensabilità – Esclusione.

Per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non compensabile il debito restitutorio di un soggetto nei confronti del fallimento, conseguente all'intervenuta dichiarazione di inefficacia di un atto di liberalità ex art. 64 l.fall., con il credito da lui stesso vantato nei confronti del fallito ancorché ammesso al passivo). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22348.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: