Corte di Cassazione (18477/2023) – Fallimento del datore di lavoro e soggetto legittimato ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare.

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Data di riferimento: 
28/06/2023

Cass., Sez. L, 28 giugno 2023, n. 18477, Pres. Berrino, Est. Patti

Fallimento del datore di lavoro – – Conferimento TFR al Fondo di previdenza complementare – Autonomia negoziale - Ipotesi costituente delegazione di pagamento o cessione di credito – Quote maturate e accantonate ma non versate – Insinuazione al passivo –Legittimazione del lavoratore nel primo caso e del Fondo nel secondo.

In tema di fondi pensione complementari, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell'art. 78, comma 2, L. fall., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 L. fall. Massima Ufficiale

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-l-28-giugno-2023-n-18477-pres-berrino-est-patti

[Cfr in questa rivista, con vari richiami, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2023, n. 16266 – https://www.unijuris.it/node/7090]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: