Tribunale di Milano - Composizione negoziata: laddove le informazioni fornite dalla debitrice risultino manchevoli od opache il tribunale non può ritenersi in grado di confermare le misure protettive.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 03 luglio 2026 (data della pronuncia) – Giud. Laura De Simone.
Composizione negoziata – Misure protettive – Conferma – Presupposti – Opacità informativa – Situazione contabile e patrimoniale non verificabile – Esclusione.
Le misure richieste nell'ambito della composizione negoziata non possono essere ex art. 19 C.C.I. confermate in assenza di una contabilità che consenta di ricostruire l'origine e l'entità delle esposizioni debitorie, di verificare i rapporti tra le singole iniziative intraprese per la risoluzione della crisi e i finanziamenti raccolti per consentirne la realizzazione e di accertare la correttezza delle rappresentazioni fornite dalla debitrice in merito alla consistenza della sua situazione economico-patrimoniale, ciò in quanto l'opacità del quadro informativo non consente di ritenere integrato il necessario substrato conoscitivo su cui fondare la valutazione demandata all’organo giudicante in particolare pe quanto concerne l'attendibilità delle prospettazioni formulate ai creditori in vista del buon esito delle trattative. Il bilanciamento tra l'interesse dell'impresa al perseguimento del risanamento e quello dei creditori alla tutela delle rispettive ragioni comporta che infatti che la compressione temporanea delle iniziative individuali trovi fondamento in dati obiettivamente controllabili e idonei a consentire una valutazione effettiva della funzionalità delle misure richieste. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-3-luglio-2026-est-de-simone
[Cfr in questa rivista anche Tribunale di Catania, Sez. Fallimentare – Volontaria giurisdizione, 15 dicembre 2025 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/8884
