Tribunale di Napoli Nord - Composizione negoziata: inammissibilità dell’accesso da parte di società che abbia finalità meramente liquidatorie ed inaccoglibilità in qual caso della richiesta di misure protettive.
Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 03 settembre 2026 – Pres. Antonio Cirma, Rel. Luciano Ferrara, Giud. Maria De Vivo.
Società in liquidazione – Composizione negoziata – Accesso con finalità meramente liquidatorie e non volte al risanamento dell’impresa – Inammissibilità – Istanza di misure protettive – Conseguente rigetto del reclamo volto ad ottenerne la concessione – Motivo sottostante.
Con riferimento al reclamo ex art. 19, comma 7, C.C.I. proposto da una società che versi in stato di liquidazione ed intenda accedere con finalità appunto esclusivamente liquidatoria alla composizione negoziata, essendo determinata a fare, mediante quel percorso, poi ricorso alla procedura di concordato semplificato, si deve ritenere che l’accesso alla prima procedura avente natura stragiudiziale risulti inammissibile in quanto pensata dal legislatore esclusivamente come procedura di favore per le imprese in crisi che intendano tentare di comporre la situazione di indebitamento conseguendo altresì il salvataggio dell’impresa, salvo offrire poi a queste ultime la possibilità di accedere alla procedura di concordato semplificato, che pure ha natura prettamente ed esclusivamente liquidatoria, soltanto all’esito di un tragitto nell’ambito del quale si sia cercato di conseguire detto risultato, quale valore, anche sociale, da intendersi sotto il profilo soprattutto produttivo; in conseguenza di ciò va respinto il ricorso volto al riconoscimento di quelle misure in particolare per l’assenza del requisito del periculum in mora, atteso che la dedotta, da parte della reclamante, circostanza secondo cui la mancata concessione delle misure protettive renderebbe aggredibile il patrimonio da parte dei singoli creditori non appare, a tal fine, sufficiente, in quanto, non proseguendo la stessa l’attività di impresa, ciò non cagionerebbe, nemmeno in prospettiva, un danno per la massa dei creditori (pur sempre tutelata dal regime delle revocatorie ordinarie e fallimentari). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[Cfr. in questa rivista:Trib. Milano, 6 febbraio 2026, in Unijuris.it, n. 9253; Trib. Isernia, 24 aprile 2026, in Unijuris.it, n. 9365; Trib. Bolzano, 20 novembre 2025, in Unijuris.it, n. 8813; Trib. Milano, 3 luglio 2025, in Unijuris.it, n. 8909; Trib. Nola, 15 maggio 2025, in Unijuris.it, n. 8523. ]
Commento
Il Tribunale di Napoli Nord ribadisce che la composizione negoziata non può essere utilizzata quale strumento destinato esclusivamente alla liquidazione del patrimonio dell'impresa, dovendo necessariamente perseguire, anche attraverso forme di continuità indiretta, una concreta prospettiva di risanamento dell'attività produttiva. Tale finalità non può essere elusa neppure attraverso la prospettazione di un successivo accesso al concordato semplificato, che costituisce un possibile esito liquidatorio soltanto di un percorso negoziale effettivamente intrapreso per il risanamento. La pronuncia assume particolare rilievo anche sotto il profilo delle misure protettive, chiarendo che la mera possibilità di aggressione individuale del patrimonio da parte dei creditori non integra, di per sé, il necessario periculum in mora, quando difetti qualsiasi prospettiva di prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
