Tribunale di Firenze - Concordato minore: le sole misure protettive riconoscibili al debitore nel corso di quella procedura sono quelle specifiche espressamente contemplate dall’art. 78, comma 2, lettera d), C.C.I.
Tribunale di Firenze, Sez. V – Concorsuale, 11 agosto 2026 (data della pronuncia) – Giud. Cristian Soscia.
Concordato minore - Misure protettive – Riconoscibilità di quelle sole previste dall’art. 78, comma 2, lett. d), C.C.I. – Inammissibile ricorso a quelle previste dagli art. 54 e 55 C.C.I. – Ragione sottostante.
Nel concordato minore, è inammissibile la domanda di concessione delle misure protettive tipiche previste dagli artt. 54 e 55 C.C.I., ciò in quanto l’art. 65 C.C.I., come riferito in generale all’ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e quindi anche a quella procedura, se è vero che al comma secondo contiene un richiamo alle disposizioni del titolo III, che includono detti articoli, le fa salve nei limiti di compatibilità che in quel caso non può ritenersi ricorra dal momento che il procedimento di concordato minore contiene una specifica disciplina delle misure protettive, contenuta nell’art. 78, comma 2, lett. d) C.C.I., onde al fine del loro riconoscimento deve farsi riferimento esclusivamente a quanto previsto da detta specifica disposizione. Discorso diverso può farsi invece per le misure cautelari, non specificamente contemplate dalle disposizioni di cui agli artt. 74 e seguenti C.C.I., ed in particolare dall’art. 78, per le quali potrà farsi riferimento alle disposizioni del titolo III sempre però in quanto compatibili. ((Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Commento
Il Tribunale di Firenze affronta il problema dell'applicabilità al concordato minore della disciplina generale delle misure protettive e cautelari, operando una netta distinzione tra le due categorie. Mentre le prime trovano una regolamentazione specifica nell'art. 78, comma 2, lett. d), CCII, che esclude il ricorso alle disposizioni generali degli artt. 54 e seguenti, le seconde, in assenza di un'autonoma disciplina, possono essere disposte sulla base del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, nei limiti della compatibilità. La decisione assume particolare rilievo con riferimento alla possibilità di ottenere una tutela anticipata rispetto all'apertura della procedura, che il Tribunale non riconosce attraverso il ricorso alle misure protettive generali, pur ammettendo in astratto l'applicabilità delle misure cautelari.
