Tribunale di Macerata - Il concordato minore può essere omologato nonostante il dissenso del Fisco, se l’omesso versamento dei tributi non integra atti in frode.
Tribunale Ordinario di Macerata, Sez. civile – Ufficio fallimenti e procedure concorsuali, 23 giugno 2026 (data della pronuncia) – Giudice Filomena Di Gennaro.
Concordato minore – Cram down fiscale – Omesso versamento dei tributi – Atti in frode ai creditori – Estensione degli effetti al socio accomandatario.
In tema di concordato minore, ai sensi degli artt. 77 e 80, comma 3, CCII, l’omesso, anche reiterato, versamento delle imposte non integra di per sé un atto in frode ai creditori ostativo all’accesso alla procedura, quando risulti riconducibile alla necessità di mantenere operativa l’attività commerciale mediante il pagamento di fornitori e collaboratori, anziché a una condotta deliberatamente diretta a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori. Né può assumere rilievo preclusivo la mera mancanza di meritevolezza del debitore, non prevista quale autonomo requisito di ammissibilità del concordato minore. È pertanto ammissibile l’omologazione forzosa della proposta, nonostante il voto contrario dell’Amministrazione finanziaria, quando tale adesione sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall’art. 79 CCII e il trattamento offerto all’ente risulti più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, sulla base delle risultanze della relazione dell’OCC. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti tali presupposti, essendo previsto per il credito tributario un soddisfacimento del 9,82%, a fronte del 7,99% conseguibile in sede liquidatoria, e ha omologato il concordato minore con estensione degli effetti alla socia accomandataria illimitatamente responsabile. A conferma dell’assenza nel caso di una condotta fraudolenta deliberatamente volta a sottrarre al fisco i propri beni, depone l’avere il debitore effettuato diversi tentativi di regolarizzazione del debito tributario, sotto forma di richieste di rateizzazione, anche se poi non riusciti per l'eccessivo carico finanziario rispetto ai flussi di cassa dell'attività esercitata.] (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
[Cfr anche Tribunale di Oristano, 5 dicembre 2025 - https://www.unijuris.it/node/9159 il quale esclude che l’omesso, anche reiterato, pagamento delle imposte costituisca automaticamente un atto in frode, soprattutto quando sia riconducibile alle esigenze di prosecuzione dell’attività e siano stati compiuti tentativi di regolarizzazione del debito tributario e Tribunale di Velletri, 13 marzo 2026 - https://www.unijuris.it/node/9446 il quale precisa che il sistematico mancato pagamento dei tributi, anche se derivante da una scelta gestionale consapevole, non integra necessariamente un atto in frode ai sensi dell’art. 77 CCII. Occorre una condotta diretta a sottrarre il patrimonio alla garanzia dei creditori.]
Commento
Il provvedimento di Macerata si pone in linea con i precedenti indicati quanto all’interpretazione dell’art. 77 CCII, ma aggiunge un profilo applicativo decisivo: il dissenso fiscale non impedisce l’omologazione quando il trattamento proposto sia concretamente più conveniente della liquidazione. Nel caso esaminato, il confronto è stato quantificato nel 9,82% contro il 7,99% del credito tributario.
