Corte di Cassazione (34164/2024) - Accordo ex L. 3/2012 di composizione della crisi : nel caso in cui, ad omologazione avvenuta, in fase di 'esecuzione la proposta venga modificata, tutti i creditori,anche quelli già soddisfatti,devono essere risentiti.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 29/01/2025 - 16:17Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 dicembre 2024, n. 34164 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.
Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012 – Omologazione – Debitore – Presentazione in fase esecutiva di un'istanza di modifica della proposta – Comunicazione da inviarsi a tutti i creditori – Avvenuta medio tempore già completa soddisfazione di alcuni – Irrilevanza – Necessario coinvolgimento anche di quelli – Fondamento.