Tribunale di Taranto – Concordato minore: nella procedura familiare, per la valutazione del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 79 CCII , ai fini dell’omologa, le maggioranze dovranno essere raggiunte in relazione ad ogni singola massa.

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Data di riferimento: 
11/04/2024

Tribunale di Taranto, 11 aprile 2024 – G.D. dott. Raffaele Viglione

Concordato minore – Procedura familiare – Distinzione masse attive e passive - Voto dei creditori – Maggioranza in ogni singola massa passiva – Maggioranza in relazione a tutte le masse per l’omologazione.

Concordato minore – Voto dei creditori – contenuto libero – Insindacabilità nel merito.

Ai sensi dell’art. 66, III° CCII, nell’ambito di un concordato minore “familiare”, le masse attive e passive restano distinte. In assenza di diverse specifiche istruzioni rinvenibili nel Codice della Crisi, ai fini della valutazione del raggiungimento delle percentuali richieste dall’art. 79 CCII, per l’approvazione della proposta di concordato, appare più corretto dare rilevanza del voto dei creditori per ciascuna massa passiva. La separazione dei patrimoni e la pluralità delle maggioranze da raggiungere non inficia, però, il carattere unitario della procedura familiare né delle sue sorti: pertanto, il progetto unitario di concordato potrà essere omologato soltanto qualora le maggioranze di legge siano raggiunte in relazione a tutte le masse e per ciascuno dei componenti della famiglia, non essendo ammissibile un’omologa parcellizzata. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

In tema di concordato minore, nessuna norma impone ai creditori un predeterminato contenuto tipico per l’espressione del proprio voto: esso, quindi, non deve essere necessariamente corredato da una motivazione a giustificazione della scelta operata. Il voto sfavorevole è, inoltre, sottratto a qualsiasi vaglio di convenienza, da parte del giudice, il quale quindi non può sindacarne il merito ed eventualmente eliderne gli effetti.(avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-taranto-11-aprile-2024-est-viglione

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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