Corte di Cassazione (20141 /2026) – La scelta dell’imprenditore individuale di cancellarsi dal registro delle imprese è incompatibile con la richiesta di accesso al concordato minore e lascia spazio solo all’apertura della liquidazione controllata.

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Data di riferimento: 
16/06/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 giugno 2026, n. 20141 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.

Concordato minore in continuità o liquidatorio - Imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese – Inammissibilità della domanda di accesso – Esperibilità solo della liquidazione controllata.

Imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese – Possibile accesso a concordato liquidatorio senza limiti temporali e di esposizione debitoria – Conseguente opportunità di accedere poi all’esdebitazione.

In tema di concordato minore, la domanda di accesso proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, senza che rilevi la natura individuale o collettiva dell’impresa, né la tipologia del concordato richiesto. La preclusione opera, pertanto, anche nei confronti dell’imprenditore individuale cancellato che intenda proporre un concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII, ancorché assistito dall’apporto di risorse esterne, restando per tale soggetto esperibile, nei limiti e secondo le condizioni di legge, la liquidazione controllata. (Massima Ufficiale come da principio di diritto enunciato dalla Corte) 

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 33 C.C.I., come introdotto dal D. Lgs. 136/2024, che attribuisce solo all’imprenditore individuale la facoltà di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione costituisce misura di grande vigore a tutela della persona fisica già imprenditore, poiché già l’art. 268, comma 2, C.C.I. pone solo per la domanda dei creditori – e non anche per quella del debitore – il requisito di un’esposizione debitoria almeno pari a cinquantamila euro, così che l’accesso a tale strumento liquidatorio da parte dell’ex imprenditore individuale risulta ora particolarmente agevolato, non incontrando preclusioni né quantitative, né temporali; con la conseguenza – di non poco momento – di poter così accedere, in possibile prospettiva, all’istituto della esdebitazione ex art. 282 e ss. CCII (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-16-giugno-2026-n-20141-pres-ferro-est-vella

[con riferimento alla prima massima, in tema di preclusione a chiedere il concordato preventivo per l'impresa cancellata dal registro delle imprese, nei cui confronti entro l’anno sia proposta istanza di fallimento cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 20 ottobre 2015, n. 21286 https://www.unijuris.it/node/3566 e con riferimento in particolare alla fattispecie riguardante l’imprenditore individuale Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4329  https://www.unijuris.it/node/5262].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza