Corte di Cassazione (4329/2020) – Inammissibilità della presentazione di una domanda di concordato preventivo, volta ad evitare il fallimento, da parte di un imprenditore individuale cancellatosi dal registro delle imprese.

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Data di riferimento: 
20/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4329 – Pres. Antonio Didone, Rel. Giuseppe Di Marzo.

Imprenditore individuale – Volontaria cancellazione dal registro delle imprese – Cessazione effettiva dell’attività - Domanda di fallimento proposta nei suoi confronti entro l’anno – Presentazione di una domanda di concordato preventivo – Inammissibilità.

Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall. impedisce all'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare (Massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23813#gsc.tab=0

[La Corte ha al riguardo sottolineato che la conclusione cui era pervenuta si coordinava col disposto dell’art. 2495 c.c. che, per le società di capitali, fa discendere dalla cancellazione l’estinzione di quel tipo di società, e che non collideva, come poteva sembrare, col precedente rappresentato da Cassazione civile, Sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33349, (cfr. in questa rivista, https://www.unijuris.it/node/4535), seppure la Corte avesse in quel caso ritenuto che le iniziative complessivamente assunte dall'imprenditore individuale (quale la presentazione di una proposta concordataria), pur cancellato dal registro delle imprese, rendevano evidente il compimento di operazioni economiche di tipo liquidatorio, dirette alla regolazione concordataria di una attività di impresa, per ciò stesso di fatto da considerarsi proseguita. Infatti, in quel caso, si trattava di una conclusione basata su una diversa valutazione operata dai giudici di merito, quanto al superamento della presunzione di cessazione dell'attività collegata alla cancellazione, mentre, al contrario, nella vicenda oggetto del suo attuale esame, la sentenza impugnata muoveva da un diverso accertamento in fatto e cioè che la proposta di concordato non esprimeva alcun atto di impresa, dal momento che il proponente si era spogliato del patrimonio aziendale, in tal modo cessando effettivamente l'attività imprenditoriale individuale.

La Corte ha precisato, altresì, che la sua attuale conclusione risultava, essere stata recepita dal Codice della Crisi di Impresa, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, stante che, alla luce del disposto dell’art. 33, ultimo comma, norma che reca la disciplina della cessazione dell'attività in relazione a tutte le procedure, risulterà per il futuro inammissibile la domanda di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti laddove venga presentata da un imprenditore che sia stato cancellato dal registro delle imprese].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: