Tribunale di Velletri – Concordato minore e omesso pagamento dei tributi: l’evasione fiscale non integra di per sé un atto in frode ai creditori
Tribunale Velletri, 13 Marzo 2026. Est. Aratari.
Concordato minore – Inammissibilità della proposta ex art. 77 CCII – Sistematico inadempimento degli obblighi tributari – Sovraindebitamento derivante da una scelta gestionale consapevole – Configurabilità di atti in frode ai creditori – Esclusione – Fondamento.
In tema di concordato minore, il sistematico mancato pagamento dei tributi, ancorché riconducibile a una consapevole scelta gestionale del debitore e causalmente determinante la situazione di sovraindebitamento, non integra, di per sé, un atto diretto a frodare le ragioni dei creditori, ostativo all’accesso alla procedura ai sensi dell’art. 77 CCII. La nozione di atto in frode deve essere riferita alle condotte dirette a sottrarre il patrimonio del debitore alla sua funzione di garanzia generica dei creditori, ai sensi dell’art. 2740 c.c., e presuppone pertanto una condotta collocabile, sul piano logico e cronologico, in un momento successivo alla formazione dell’esposizione debitoria. Diversamente, si finirebbe per introdurre surrettiziamente un requisito di meritevolezza, consistente nell’assenza di dolo nella determinazione dell’indebitamento, non previsto dalla disciplina del concordato minore.
[Cfr in questa rivista Tribunale Ordinario di Oristano, Procedure concorsuali, 05 dicembre 2025 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/9159 il quale esclude che l’omesso, anche reiterato, versamento delle imposte costituisca automaticamente un atto in frode, valorizzando le ragioni economiche della condotta e gli eventuali tentativi di regolarizzazione del debito tributario.]
