Tribunale di Lucca – Nel concordato minore liquidatorio alcuni beni possono risultare esclusi dall’essere messi a disposizione dei creditori se un terzo ne offra il controvalore con rinuncia al regresso.
Tribunale di Lucca, Sez. civile – Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, 12 giugno 2026 (data della pronuncia) – Giudice designato Cecilia Ciolfi.
Concordato minore – Esclusione dal piano dei beni del debitore e corresponsione del controvalore monetario – Apporto di finanza esterna da parte di un terzo – Incremento apprezzabile dell’attivo.
Rispetto della regola della priorità relativa – Apertura della procedura e concessione delle misure protettive.
È ammissibile la proposta di concordato minore liquidatorio che escluda dal piano i beni immobili posseduti dal ricorrente, in particolare, in comproprietà con la moglie laddove preveda la messa a disposizione della procedura in unica soluzione entro trenta giorni da parte della stessa quale finanza interna, con rinuncia al regresso, di una somma corrispondente al valore di stima di quei beni e dei beni mobili strumentali quale quota di competenza del debitore, non essendo tale modalità vietata dalla legge ed in quanto la surrogazione di questi con il corrispondente controvalore monetario può consentire un’accelerazione dei tempi di soddisfazione del ceto creditorio rispetto all’alternativa liquidatoria, vieppiù perché la medesima consorte si è offerta anche di versare, con le medesime modalità, questa volta quale finanza esterna un ulteriore somma idonea a soddisfare il requisito di cui all’art. 74, secondo comma, C.C.I. e l’apporto di tali risorse risulta adeguatamente garantito da quanto dispone sul suo conto corrente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini dell’ammissibilità della proposta, il piano deve altresì rispettare le cause legittime di prelazione e la regola della priorità relativa prevista dall’art. 75, comma 2, CCII, assicurando al creditore privilegiato un trattamento non deteriore rispetto a quello conseguibile nell’alternativa liquidatoria, avuto riguardo al valore di mercato dei beni o dei diritti gravati dalla prelazione. Verificata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all’art. 77 CCII e la non manifesta inettitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati, il tribunale può disporre l’apertura del concordato minore e, su istanza del debitore, concedere le misure protettive necessarie a preservare l’integrità del patrimonio e la fattibilità del piano sino alla definitività .
[Cfr in questa rivista anche Tribunale Forlì, 14 Gennaio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6847 che affronta questione analoga.]
Commento
Il decreto del Tribunale di Lucca si inserisce nell’orientamento che ammette una proposta di concordato minore liquidatorio nella quale il debitore conserva determinati beni, purché il piano preveda un apporto economico sostitutivo adeguatamente documentato e concretamente idoneo a soddisfare i creditori.
La particolarità del provvedimento consiste nella distinzione tra finanza interna, corrispondente al controvalore dei beni del debitore esclusi dal piano, e finanza esterna in senso proprio, costituita dall’ulteriore apporto del terzo. Il Tribunale valuta inoltre la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, la regola della priorità relativa e la necessità delle misure protettive per preservare la fattibilità della proposta.
