Corte di Cassazione (37047/2023) – Devono ritenersi vincolanti le promesse di pagamento e/o le ricognizioni di debito fatte dal liquidatore al legale della procedura nella fase esecutiva di un concordato preventivo con cessione dei beni omologato.

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Data di riferimento: 
19/12/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2022, n. 37047 – Pres. Massimo Ferro, rel. Eduardo Campese.

Concordato preventivo con liquidazione dei beni – Omologazione – Controversia concernente beni o crediti ceduti alla procedura – Legittimazione attiva e passiva del liquidatore nominato - Incarico di assistenza in causa conferito ad un legale nell'interesse di creditori – Esito satisfattivo della controversia - Carattere vincolante della promessa di pagamento (ricognizione di debito) fatta dal liquidatore.

Al liquidatore nominato dal tribunale contestualmente all'omologazione di una proposta di concordato preventivo con cessione dei beni spettano poteri di gestione e di disposizione finalizzati alla liquidazione dei beni e alla ripartizione del loro ricavato fra gli aventi diritto e, pertanto, nell'ambito del mandato conferitogli, gode, al fine di evitare che, a causa delle pretese vantate da terzi su taluni dei beni o dei crediti ceduti o dell'ingresso di nuovi creditori, venga meno la possibilità di dare esecuzione al concordato, della legittimazione attiva e passiva, senza bisogno di autorizzazioni da parte degli organi della procedura, e in particolare del tribunale e del giudice delegato, in tutte le controversie relative ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione, non trovando applicazione nei suoi confronti il disposto dell'art. 35 L.F. perché non rientrante tra le norme, dettate per il curatore, richiamate dal secondo comma dell'art. 182, secondo comma, L.F. Pertanto, laddove dopo l'omologazione il liquidatore conferisca ad un legale l'incarico di assistere la procedura nel corso di una controvesia, deve considerarsi vincolante la promessa di pagamento (id est riconoscimento di debito) dallo stesso fatta per iscritto, all'esito satisfattivo della causa, a fronte dell'attività da quello fruttuosamente svolta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29437.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 8102, 3 aprile 2013 https://www.unijuris.it/node/2343].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: