Tribunale di Napoli - Concordato preventivo di gruppo in continuità aziendale: presupposti dell'omologazione forzata ex art. 112, secondo comma, C.C.I.
Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 21 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Gianpiero Scoppa, Rel. Livia De Gennaro, Giud. Francesco P. Feo.
Concordato preventivo in continuità – Necessaria suddivisione dei creditori in classi – Maggioranze richieste per l'approvazione – Presenza di classi dissenzienti – Omologazione ex lege c.d. trasversale – Presupposti.
In tema di approvazione e omologazione di un concordato preventivo il nuovo codice prevede regole particolari per quanto concerne in modo specifico il concordato in continuità aziendale, ciò sia per quanto riguarda i presupposti per essere approvato, in quanto il quinto comma dell'art. 109 C.C.I., essendo in quel tipo di concordato ex art. 85, comma terzo, C.C.I. necessaria la suddivisione dei creditori in classi, richiede bensì che tutte votino a favore e che quindi in ogni classe sia raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto ma, in mancanza, che in ciascuna abbiano votato favorevolmente almeno i due terzi dei crediti votanti, purché abbiano votato i titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe, sia per quanto riguarda i presupposti perché sia omologato dal momento che quello stesso comma prevede che, se il debitore non ottenesse l'approvazione della sua proposta, potrebbe comunque ottenerne l'omologazione qualora ricorrano i presupposti sanciti nell'art. 112, secondo comma, C.C.I. Detto articolo, che trova la sua origine nell’art. 11 della Dir. (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency) che prevede la c.d. “ristrutturazione trasversale” dei debiti e impone l’accettazione della proposta anche alle classi dei creditori che l'hanno respinta non approvandola con il proprio voto, riconosce infatti al tribunale la facoltà ex lege di omologare forzatamente la proposta presentata dal debitore anche in presenza di una o più classi contrarie, nel caso in cui ricorrano congiuntamente quattro presupposti: a) il valore di liquidazione risulti distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art 84, comma 7, C.C.I. relativamente ai crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 1, c.c.; c) nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito; d) la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-napoli-21-febbraio-2024-pres-scoppa-est-de-gennaro