Corte di Cassazione (10723/2026) - Nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non, in ogni caso, la meritevolezza del debitore.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 22/05/2026 - 16:17Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 aprile 2026, n. 10723 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Luigi D’Orazio.
Concordato preventivo in continuità – Transazione fiscale – Mancata adesione - Applicabilità del cram down fiscale – Presupposto necessario – Convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale -Non necessità che il debitore risulti meritevole – Motivo sottostante.
