Tribunale di Mantova: Concordato preventivo in continuità e omologazione trasversale: modalità di instaurazione del procedimento.

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Data di riferimento: 
01/02/2024

Tribunale di Mantova, Ufficio Procedure concorsuali, 01 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Andrea Gibelli, Rel. Mauro Pietro Bernardi, Giud. Alessandra Venturini.

Proposta di concordato preventivo in continuità – Mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'approvazione – Debitore - Proposizione dell'istanza di omologazione con applicazione della ristrutturazione trasversale – Giudice - Instaurazione del giudizio – Applicazione delle modalità previste dall'art. 48, comma 1, C.C.I.

Nel caso in cui, nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo in continuità, non venga raggiunta la maggioranza prevista dall’art. 109 C.C.I. [ vale a dire ad esempio, come nello specifico, in particolare, nel caso di formazione delle classi, la maggioranza  dei crediti ammessi al voto nel maggior numero di quelle] e il debitore, deducendo che ne ricorrono tutti i presupposti, ne chieda comunque la omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, C.C.I. (c.d. ristrutturazione trasversale o cross class cram down) si deve ritenere, in difetto di specifica normativa sul punto, che debba trovare applicazione il disposto di cui all’art. 48 comma 1, C.C.I. , che regola l'instaurazione del procedimento di omologazione del concordato preventivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Giurisprudenza/472__Concordato-in-continuit%C3%A0-instaurazione-del-giudizio-per-lomologazione-cd-trasversale

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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