Tribunale di Vicenza – Concordato preventivo in continuità: considerazioni in tema di formazione delle classi e di presupposti richiesti per l'omologazione nel caso la proposta non venga approvata da tutte ma solo dalla maggioranza.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
28/09/2023

Tribunale di Vicenza, 28 settembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Giuseppe Limitone, Rel. Paola Cazzola, Giud. Giovanni Genovese.

Concordato preventivo in continuità – Formazione delle classi - Avvenuta approvazione da parte della maggioranza ma non da tutte – Presupposti perché la proposta possa venire comunque approvata.

Con riferimento ad una proposta di concordato preventivo in continuità, la circostanza che l'art. 109, comma 5, C.C.I. richieda, con riferimento alle maggioranze necessarie per l'approvazione, il voto favorevole di tutte le classi, non esclude che il debitore possa, laddove sia approvata solo dalla maggioranza di quelle ma non da tutte, comunque, richiederne l'omologazione laddove ricorrano, oltre alle condizioni generali previste dall'art. 112, comma 1, C.C.I., anche, congiuntamente,  quelle peculiari previste dal comma 2, di detto articolo [e precisamente: “a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione e' distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7 ( come dettato con riferimento aicrediti spettanti ai lavoratori come assistiti dal privilegio di cui all'art, 2751 bis c.c.); c) nessun creditore riceva più' dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché' almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta é approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-vicenza-28-settembre-2023-pres-limitone-est-cazzola

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30028/CrisiImpresa?Concordato-preventivo-con-unica-classe-per-%27Banche-con-garanzie%27

[nello specifico, con riferimento alla suddivisione dei creditori in classi, in sede di omologa il tribunale nulla ha eccepito con ciò implicitamente confermando che risultava in particolare consentita la formazione di un’unica classe costituita dai crediti vantati dagli istituti finanziari assistiti da garanzia pubblica,  potenzialmente assistiti da privilegio ex L. 662/96, crediti  rispetto ai quali nel ricorso si era precisato: “alla data odierna non si ha evidenza che gli istituti bancari abbiano provveduto ad escutere le garanzie rilasciate da terzi, per cui i creditori iscritti in questa classe sono ancora crediti originari bancari; tuttavia, anche nel caso in cui intervenga nelle more l'escussione della garanzia e il terzo escusso, in qualità di garante chieda la surroga nella posizione, questo verrà inserito comunque in questa classe in surroga”].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza