Tribunale di Roma – Concordato con cessione dei beni e proponibilità di un reclamo avverso l'operato del liquidatore. Determinazione della quota di oneri prededucibili che possono gravare sull'ammontare spettante al creditore ipotecario.

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Data di riferimento: 
13/10/2022

Tribunale di Roma, Sez. XIV Fallimentare, 13 ottobre 2022 (data della pronuncia) - Giud. Del. Claudio Tedeschi.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Operato liquidatorio – Quantificazione del credito da riconoscersi ai singoli creditori – Reclamo ex art. 110 L. F. - Proponibilità - Fondamento.

Concordato preventivo – Atti posti in essere dal liquidazione – Termine entro il quale possono essere reclamati.

Concordato con cessione dei beni – Liquidatore - Distribuzione dell'attivo – Ricavato della vendita di un bene ipotecato – Spese specifiche e generali da detrarsi dalle spettanze del creditore prelatizio – Prededucibilità pro quota anche delle seconde - Fondamento.

Alla luce della sostanziale equiparabilità tra la procedura di concordato preventivo e quella fallimentare, entrambe accumulate dalla loro natura concorsuale, si deve ritenere che i controlli giurisdizionali, previsti, con riferimento alla ripartizione dell’attivo, in ambito fallimentare a tutela della singola posizione creditoria, possano trovare legittimo impiego applicativo anche nel contesto concordatario; ne consegue, in particolare, che anche i creditori concordatari possono fare ricorso allo strumento rimediale rappresentato, ai sensi del disposto dell'art. 110 L.F., dal reclamo ex art. 36 L.F. per impugnare gli atti del liquidatore giudiziale posti in essere in sede di concordato con cessione dei beni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il termine per la proposizione del reclamo, come fissato dall'art. 110 L.F. in quindici giorni dal momento di deposito del progetto di liquidazione in cancelleria, deve ritenersi prevalere rispetto a quello di otto giorni  previsto dall'art. 36 L.F., pur richiamato dallo stesso art. 110, e ciò in ragione del carattere di specialità che connota quest'ultimo articolo che ne impone la prevalenza applicativa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Alla luce del contenuto nel secondo comma dell'art. 111 L.F. che fa riferimento alla materia concorsuale complessivamente intesa e del fatto che si devono pertanto ritenere applicabili anche in sede di concordato preventivo, per quanto concerne la ripartizione dell'attivo concordatario, gli artt. 111, 111 bis e 111 ter L.F., deve escludersi che la determinazione della quota parte degli oneri in prededuzione, che possono gravare sul ricavato della liquidazione di un cespite oggetto di garanzia ipotecaria e corrispondentemente ridurre il soddisfo del creditore prelatizio, possa essere limitata ai soli esborsi che si giustificano per la loro pertinenza ovvero utilità alla realizzazione del credito suddetto, atteso che, per espresso dettato di legge, anche quelli comunque  inerenti all'avvio e allo svolgimento della procedura, come indicati nella proposta di concordato e nel piano ad essa accedente, attesa la loro riferibilità all'interesse generale dei creditori, possono gravare pro quota anche sull'ammontare spettante al creditore prelatizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-13-ottobre-2022-est-tedeschi

 

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28494?Impugnazione-del-piano-di-riparto-del-concordato-preventivo-con-reclamo-ai-sensi-degli-artt.-110-e-117-l.f

[con riferimento alla prima massima, cfr. anche in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 2019, n. 641 https://www.unijuris.it/node/4877, che, sia pur relativa ad altra prolematica, esprime un'opinione anche sull'argomento,  opinione quella che il Tribunale ha ritenuto applicabile nel caso il creditore si affermi titolare di una pretesa di natura ulteriore e differente rispetto a quanto previsto nel  contesto concordatario, nel quale difetta una fase di accertamento del passivo come invece accade nel contesto procedimentale fallimentare, ma non anche quando si voglia censurare l'operato liquidatorio in punto di esatta quantificazione del credito come riportato nella proposta concordataria omologata].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: