Corte di Cassazione (4601/2024) - Termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione spettante a motivo della irragionevole durata della procedura fallimentare: momento dal quale decorre.
Corte di Cassazione, Sez. Iiciv., 21 febbraio 2024, n. 4601 – Pres. Felice Manna, Rel. Giuseppe Fortunato.
Equa riparazione - Procedura fallimentare - Eccessiva durata della procedura – Equa riparazione - Termine di cui all’art. 4 della l. n. 89 del 2001 – Decorrenza dal momento di chiusura definitiva della procedura - Momento di effettuazione del riparto - Rilevanza solo per stabilire la durata della procedura e per quantificare il danno come indennizzabile.
In tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello - ovvero, per le procedure soggette alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, da quello del definitivo rigetto del reclamo, ove esperito - quale momento in cui detto decreto acquista carattere di definitività; non rileva, invece, il riparto (quand'anche integralmente satisfattivo), in quanto, mentre il termine ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 ha natura processuale e viene in rilievo per accertare la tempestività della domanda, la data di integrale soddisfacimento del creditore, avente natura sostanziale, rileva solo per stabilire la durata della procedura fallimentare e l'entità del danno indennizzabile. (Massima Ufficiale)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. II civ., 04 agosto 2022, n. 24174 https://www.unijuris.it/node/6517]