Tribunale di Ancona – Concordato minore: possibile accesso anche da parte del sovraindebitato che abbia cessato l'attività d'impresa e anche in caso di proposta che non preveda neppure un minimo pagamento dei chirografari.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
20/04/2023

Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 20 aprile 2023 (data della pronuncia) – Giudice Giuliana Filippello.

Concordato minore – Domanda presentata da imprenditore individuale cancellato dal Registro delle imprese – Possibile apertura di quella procedura nonostante la preclusione ex art. 33, quarto comma, C.C.I.

Concordato minore – Creditori originari o degradati – Proposta che non prevede alcun pagamento nei loro confronti – Ammissibilità.

Non risulta ostativa all'apertura della procedura di concordato minore, nonostante il disposto dell'art. 33, quarto comma, C.C.I., in base al quale “la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, diconcordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e' inammissibile”, la circostanza che sia stata richiesta dal sovraindebitato in relazione a debiti contratti nell'esercizio di una attività di agenzia e rappresentanza svolta mediante ditta individuale cancellata da anni dal Registro delle Imprese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Può addivenirsi all'apertura di una procedura di concordato minore anche se la proposta non preveda il pagamento, neppure in percentuale minima, dei creditori chirografari originari, nonché del residuo credito privilegiato dell’Agenzia delle Entrate degradato a chirografo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29473.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza