Corte di Cassazione (26867/2023) – Liquidazione coatta amministrativa; legittimazione processuale del commissario liquidatore come nominato a seguito dell'apertura della procedura.

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Data di riferimento: 
20/09/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 settembre 2023, n. 26867 – Pres. Adelaide Amendola, Rel. Andrea Fidanzia.

Liquidazione coatta amministrativa – Apertura della procedura – Commissario liquidatore – Nomina formalmente valida - Legittimazione, processuale attiva e passiva, nei giudizi  attinenti i soggetti che ne risultano sottoposti – Validità intrinseca del provvedimento di nomina – Irrilevanza fino a rimozione da parte della stessa amministrazione o a pronuncia giurisdizionale che lo invalida - Fondamento.

Le esigenze di certezza giuridica espresse nel generale principio di conservazione degli effetti degli atti legalmente compiuti nelle procedure concorsuali, ricavabile dagli artt. 21 L. fall. (riprodotto dall'art. 18, comma 15, del D.lgs. n. 5 del 2006), 10, comma 2, e 33 del D.lgs. n. 270 del 1999 (per l'amministrazione straordinaria) e 4 del D.L. n. 347 del 2003, conv. nella l. n. 39 del 2004, estensibile - nei limiti di compatibilità - alla liquidazione coatta amministrativa, comportano che, in relazione alla costituzione dei rapporti processuali attinenti ai soggetti sottoposti a tale procedura, l'apertura della stessa - con la nomina dei suoi organi, sulla base di un provvedimento formalmente idoneo e la loro immissione nel possesso e nella gestione del patrimonio - costituisce un "fatto giuridico" di per sé idoneo a radicare la legittimazione processuale, attiva e passiva, del commissario liquidatore in relazione ai rapporti giuridici che ne formano oggetto, a prescindere dalla validità intrinseca del predetto provvedimento e finché esso non venga rimosso dalla stessa amministrazione ovvero annullato, dichiarato nullo o giuridicamente inesistente con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che renda non più proseguibile la procedura e che avrà, dunque, effetti "ex nunc". (Nella specie, la S.C., con riferimento all'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi amministrativi e di controllo di un istituto di credito sottoposto ad amministrazione straordinaria per irregolarità amministrative, ha respinto la censura con la quale si lamentava l'incapacità processuale del commissario liquidatore per essere state le attività commissariali prorogate dal direttore della filiale della Banca d'Italia, in luogo dell'Amministrazione centrale). (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30041?Liquidazione-coatta-amministrativa-e-legittimazione%2C-attiva-e-passiva%2C-nei-giudizi-riguardanti-i-rapporti-giuridici

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30135/CrisiImpresa?Legittimazione-del-commissario-liquidatore-nella-LCA-ed-effetti-della-validit%C3%A0-del-decreto-di-nomina

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-20-settembre-2023-n-26867-pres-amendola-est-fidanzia

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