Tribunale di Nola – Concordato minore: spetta ai creditori la valutazione sul merito della proposta in quanto il giudice può negare l'omologazione solo in presenza di un'assoluta e manifesta non fattibilità del piano.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
04/10/2023

Tribunale di Nola, Sez. II civ., 04 ottobre 2023 – Giudice Rosa Napolitano.

Sovraindebitamento – Proposta di concordato minore – Valutazione sul merito rimessa ai creditori – Giudice – Assoluta o manifesta non fattibilità del piano - Possibilità di negare l'omologazione.

Con riferimento alla procedura di concordato minore, posto che la valutazione sul merito della proposta compete ai creditori, anche con riferimento alla concreta possibilità di adempimento della stessa da parte dei debitori istanti e dei terzi, che eventualmente sia previsto apportino finanze esterne [apporto costituente ex art.74, comma 2, C.C.I. presupposto necessario laddove, come nello specifico, trattandosi di debitori pensionati, non sia ipotizzata la prosecuzione di una qualche attività imprenditoriale o professionale], deve ritenersi che l'omologa, laddove risultino in particolare totalmente assolti dagli OCC gli adempimenti disposti col decreto di apertura, possa essere negata dal giudice solo in presenza di una assoluta o manifesta non fattibilità del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29956/CrisiImpresa?Concordato-minore%3A-il-giudice-pu%C3%B2-negare-l%E2%80%99omologa-solo-in-presenza-di-una-manifesta-non-fattibilit%C3%A0-del-piano

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza