Tribunale di Nola
Tribunale di Nola – Azione revocatoria ed azione di simulazione esperite dal curatore – Onere probatorio
Tribunale di Nola, 01 febbraio 2011 - Est. Maffei.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse del curatore all'esperimento dell'azione revocatoria con riguardo agli atti traslativi stipulati dal fallito non può essere di per sé escluso per il solo fatto che un creditore, interamente o parzialmente soddisfatto, sia garantito da privilegio fondiario, sotto il profilo della mancanza di un pregiudizio per la massa, atteso che tale pregiudizio non può essere negato a priori, ma soltanto in esito al riparto dell'attivo fallimentare, che assicuri il concreto soddisfacimento di tutti i creditori privilegiati in pari grado. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La pattuizione di un prezzo molto inferiore al valore di mercato della cosa venduta, e però non del tutto privo di valore intrinseco, non può determinare l'insorgenza della questione della nullità del negozio per la mancanza del requisito del prezzo, così come non può rilevare, a tal fine, la circostanza che il prezzo in origine seriamente pattuito non sia stato poi in concreto pagato. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Analogamente, non ricorre ipotesi di nullità per mancanza del requisito essenziale del prezzo, qualora sia presente una clausola contrattuale in cui il fallito dichiari, in sede di stipulazione del negozio, che parte del prezzo era stata pagata precedentemente, giacché l'esigenza della determinatezza o determinabilità del prezzo è soddisfatta da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente implicito che l'oggetto dell'obbligazione assunta dal compratore è stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Nola - Sequestro giudiziario di azienda affittata dalla curatela - Presupposti
Tribunale Nola, 11 gennaio 2011 - - Pres., est. Maffei.
Qualora la curatela ricorrente, anche sotto il profilo della mera allegazione, abbia giustificato l'opportunità dell'affidamento a terzi di un'azienda sequestranda (e degli immobili strumentali all'esercizio della sua attività) in precedenza affittata a terzi dalla stessa curatela, in modo del tutto teorico e virtuale, non avendo minimamente prospettato, dedotto e tantomeno dimostrato concreti elementi da cui possa trarsi il pericolo di un'alterazione e depauperamento dell'azienda stessa, la domanda di concessione del sequestro giudiziario va rigettata. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Nola - Fallimento delle società soggette a controllo pubblico.
Tribunale di Nola, 17 giugno 2010 - Pres. Rosamaria Venuta - Est. Ubalda Macrì
La fallibilità di una società a partecipazione pubblica va valutata nel concreto sulla base dell'interesse che la stessa persegue, avuto riguardo all'oggetto sociale. In particolare, si deve considerare in quale modo incide il controllo dell'ente pubblico sulla gestione della società, rispetto al ruolo rivestito dagli organi statutari secondo le regole privatistiche di diritto societario. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Nola - Fallimento del compratore, bene gravato da ipoteca e diritti dell'acquirente.
Tribunale di Nola, 19 maggio 2010 - Pres. Caccaviello - Est. Quaranta.
Vendita di beni immobili - Evizione - Cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli - Sospensione del pagamento del prezzo - Fissazione di un termine al venditore per la liberazione dai vincoli - Risoluzione del contratto.
Vendita - Evizione - Risarcimento del danno - Valore dei frutti pagati al terzo e delle spese.
Vendita di bene immobile - Evizione - Ipoteca - Pagamento dei creditori iscritti - Diritto di rivalsa - Sussistenza.
Fallimento - Vendita di immobili - Fallimento del venditore - Obbligo del curatore di liberare l'immobile dall'ipoteca - Esclusione - Rivalsa del terzo con surroga nell'ipoteca.
Fallimento del venditore di immobili - Evizione del terzo acquirente - Pagamento del debito ipotecario - Credito condizionale - Esclusione.
Fallimento - Credito condizionale - Partecipazione al concorso - Norma eccezionale - Applicazione analogica esclusione.
In tema di obbligazioni dell'acquirente d'immobili, il compratore può sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati. Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risolto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479 codice civile. Se, però l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione. (eq) (riproduzione riservata)
Tribunale di Nola - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità e prescrizione.
Tribunale di Nola, 1 marzo 2010 - Est. Quaranta.
Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci - Prescrizione - Decorrenza - Esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale - Rilevabilità dai bilanci.
In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali) può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione dello stato di insolvenza, ma presuppone che detta insufficienza - intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - sia oggettivamente conoscibile dai creditori. Ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità "erga omnes" e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati. In base a tali principi non possono residuare dubbi circa le necessità della esteriorizzazione dello stato di deficit patrimoniale per la individuazione del dies a quo dei rimedi in discorso e, comunque, sulla necessità che sia l'amministratore convenuto a provare il manifestarsi dello steso in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento della compagine gestita. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale di Nola - Revocatoria, partite bilanciate e prova.
Tribunale di Nola, 17 settembre 2009 - Est. Quaranta.
Revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente bancario - Regime ante riforma - Partite bilanciate - Condizioni - Prova - Accordo sulla diversa destinazione del versamento - Necessità - Prova documentale opponibile al fallimento - Necessità.
Poiché in tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, si presume sia revocabile ogni rimessa effettuata su conto scoperto, affinché le cd. partite bilanciate siano sottratte a tale effetto, la banca dovrà dimostrare non solo la prossimità cronologica o la corrispondenza degli importi delle movimentazioni di segno opposto, ma anche l'esistenza di un accordo che attribuisca al versamento destinazione diversa da quella tipica del conto corrente e tale dimostrazione potrà avvenire solo mediante la produzione di un documento opponibile alla curatela. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento,titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib. di Nola - Liquidazione del compenso al legale e rifiuto dell'autorizzazione al prelievo.
Tribunale di Nola, 2 settembre 2009 - Pres. Perpetua - Est. Quaranta.
Fallimento - Crediti prededucibili sorti nel corso della procedura - Valutazione del loro integrale pagamento - Necessità - Liquidazione del compenso al difensore - Omessa autorizzazione all'emissione del mandato di pagamento.
Qualora non sia possibile presumere che l'attivo del fallimento consenta di soddisfare i crediti liquidi, esigibili e non contestati sorti nel corso del fallimento, il giudice delegato che liquida i compensi spettanti al difensore del fallimento può negare l'autorizzazione al prelievo dal conto della procedura ed il relativo provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 26 legge fall. nel termine di dieci giorni dalla sua comunicazione da parte del cancelliere o dal momento in cui l'interessato ne ha estratto la copia integrale. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on.line www.ilcaso.it )
Tribunale di Nola - Effetti della revocatoria-Insinuazione del credito del terzo conseguente alla restituzione-Prova-Necessità
Tribunale di Nola, 15 luglio 2009 - Pres. Rosamaria Venuta - Est. Quaranta.
Fallimento - Effetti della revocatoria - Insinuazione del credito del terzo conseguente alle restituzioni - Prova - Necessità.
Il diritto del terzo ad insinuare al passivo del fallimento l'eventuale suo credito derivante dalle restituzioni che conseguono alla revoca è soggetto alla verifica del relativo diritto in sede fallimentare ove il terzo deve fornire la prova di quanto effettivamente restituito, non essendo a ciò sufficiente la produzione della sentenza di revoca. (Nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto che fosse stata fornita la prova degli acconti versati dal terzo al fallito in base alla compravendita revocata). (fb)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib. di Nola - Azione di responsabilità dei creditori sociali e successione delle leggi nel tempo.
Tribunale di Nola, 25 giugno 2009 - Pres. Rosamaria Venuta - Est. Quaranta.
Società a responsabilità limitata - Responsabilità degli amministratori - Azione dei creditori sociali - Modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario - Applicazione delle norme ratione temporis - Criteri - Condizioni.
Tribunale di Nola - Rigetto dell'istanza di fallimento ed efficacia di giudicato.
Tribunale di Nola, 18 giugno 2009 - Pres. Caccaviello - Est. Quaranta.
Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Natura contenziosa - Decisione di rigetto - Efficacia di giudicato - Efficacia inter partes - Limiti.
Nonostante l'accentuazione della natura contenziosa del procedimento per dichiarazione di fallimento renda plausibile il riconoscimento degli effetti del giudicato alla relativa decisione, con la conseguenza che al rigetto dell'istanza, divenuto irretrattabile, segue una preclusione inter partes alla sua riproposizione, occorre precisare che il giudicato così formatosi può riguardare esclusivamente la situazione allo stato degli atti ed investire il provvedimento e gli accertamenti effettuati dal tribunale su quanto costituisce il presupposto logico-giuridico della decisione. Deve pertanto ritenersi ammissibile la riproposizione dell'istanza di fallimento da parte del medesimo creditore o del pubblico ministero sulla scorta di fatti nuovi o di fatti non allegati alla precedente richiesta, nonché la riproposizione del ricorso da parte di altri creditori, con l'ulteriore precisazione che, in ogni caso, il giudicato non può investire una pronunzia che abbia ad oggetto le regole del processo. (fb)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

