Tribunale di Nola – Liquidazione controllata: possibilità che venga aperta anche in assenza di beni presenti e futuri ma con previsione di apporto di finanza esterna.

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Data di riferimento: 
12/12/2023

Tribunale di Nola, Sez. II civ., 12 dicembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Gennaro Beatrice, Rel. Rosa Paduano, Giud. Rosa Napolitano.  

Liquidazione controllata – Debitore privo di beni mobile immobili – Previsione dell'apporto di finanza esterna – Possibile apertura di quella procedura anche in tal caso – Fondamento.

In relazione all’ammissibilità dell’apertura della liquidazione controllata in assenza di beni presenti e futuri e con previsione di apporto di finanza esterna deve ritenersi ammissibile l’apertura di quella procedura (al pari, nel vigore della L 3/2012, della liquidazione del patrimonio) anche quando il debitore, metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di beni mobili ed immobili liquidabili, esclusivamente, in funzione di quella, una somma di denaro erogata da terzi soggetti (c.d. “finanza esterna”). Milita a favore di tale previsione la circostanza, che anche la procedura di liquidazione controllata, in virtù del richiamo ad opera dell'art. 276, primo comma,  C.C.I dell'art, 233 C.C.I., si chiude in particolare laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, disposizione che pertanto conferma che  la liquidazione a carico del sovraindebitato deve potersi aprire anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura al pari di quanto avviene in sede di  liquidazione giudiziale, ed inoltre un'ulteriore conferma deriva dal fatto che si deve, in considerazione dell’identità di struttura e finalità della liquidazione dei beni ex L.3/2012 che espressamente, analogamente a quanto ora accade in sede di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 142, secondo comma C.C.I., prevedeva una facoltà di quel tipo, ritenere che la liquidazione controllata possa certamente aprirsi anche nella sola prospettiva dell'acquisizione di beni futuri. Né può obiettarsi che mediante l’accesso alla liquidazione controllata in presenza di soli flussi finanziari esterni il debitore riesca ad eludere la valutazione di meritevolezza, da ritenersi pur sempre necessaria, nei termini indicati dall’art 282, comma II, C.C.I., con riguardo alla genesi della situazione di sovraindebitamento, ai fini dell’esdebitazione, cui l’accesso alla procedura liquidatoria è preordinato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-nola-12-dicembre-2023-est-paduano

[Cfr in questa rivista, con ulteriori riferimenti giurisprudenziali: Trib. Bergamo, 16 novembre 2023 - https://www.unijuris.it/node/7457 ]

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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