Tribunale di Nola – Concordato preventivo liquidatorio: considerazioni in tema di obbligatorio apporto di risorse esterne, di mancata appostazione nel piano del fondo rischi e di deposito dei documenti.

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Data di riferimento: 
11/07/2023

Tribunale di Nola, Sez. II civ. - Settore procedure concorsuali, 11 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Gennaro Beatrice, Giud. Lorella Triglione e Rosa Paduano.

Piano di concordato liquidatorio – Obbligatoria previsione dell'apporto di risorse esterne -  Somme che per contratto o altro il terzo è tenuto a dare alla debitrice – Messa a disposizione – Ipotesi non rientrante tra quei necessari contributi.

Concordato preventivo – Finanziamenti bancari costituenti forme di intervento pubblico alle imprese – Aiuti di Stato garantiti di cui il proponente ha in precedenza beneficiato – Possibile surroga da parte di MCC e SACE nei diritti delle banche – Conseguente trasformazione  degli originari crediti chirografari in privilegiati - Necessaria appostazione di un fondo rischi volta a coprire tale rischio – Possibili conseguenze in mancanza di tale previsione.

Concordato preventivo – Esenzione dal deposito dei documenti ex art. 39 CCI – Inammissibilità.

Non è possibile considerare “apporto esterno” o “risorsa esterna”, che è obbligatoria nel concordato  liquidatorio ai sensi dell’art. 84, quarto comma,C.C.I. (nella misura di almeno il 10% dell’attivo disponibile al momento della domanda), ciò che per legge o per contratto o per altro atto o fatto in conformità all’ordinamento giuridico il soggetto terzo è già tenuto a dare alla debitrice o ai suoi creditori [nello specifico, il riferimento era a quanto, da parte della società beneficiaria della scissione della società  proponente, come in precedenza avvenuta, poteva essere  dalla stessa dovuto ai sensi dell’art. 2506 quater, ultimo comma., c.c., ovvero ai sensi dell’art. 2901 c.c. in caso di esperimento di un'azione revocatoria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove la proponente un concordato abbia in precedenza ottenuto da delle banche dei finanziamenti, quali forme di intervento pubblico alle imprese, la stessa è tenuta a prevedere l'appostazione di un apposito fondo rischi per l'eventualità dell'escussione da parte degli istituti di credito della garanzia prestata da Mediocredito Centrale e SACE, con conseguente surroga da parte di quelli nei loro diritti, ciò in quanto il mancato accantonamento si traduce in una carenza informativa nei confronti dei creditori, non avvisati del fatto che i crediti delle banche, considerati nel piano come chirografari, avrebbero potuto in tal caso assumere rango privilegiato col rischio del verificarsi di un danno irreparabile per la tenuta del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di concordato preventivo, l’art. 39 CCI non prevede alcuna esenzione dall’obbligo di deposito dei documenti ivi indicati.

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29677/CrisiImpresa?Fondi-rischi-per-crediti-garantiti-da-MCC-e-Sace-nel-concordato-preventivo

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