Tribunale di Parma – Composizione negoziata: presupposti richiesti perché l'istanza di riconoscimento della misura cautelare, consistente nell'inibitoria di determinate azioni contrattuali, possa trovare accoglimento.

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Data di riferimento: 
15/07/2023

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. fallimentare, 15 luglio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Enrico Vernizzi,

Composizione negoziata della crisi – Istanza di misure cautelari – Valutazione da svolgersi da parte del tribunale - Contenuto – Azioni contrattuali esperibili da parte del promissario acquirente di alcuni immobili – Domanda in particolare di inibitoria della loro proposizione – Presupposti di accoglibilità – Recessività dell'interesse del singolo creditore.

Con riferimento alla richiesta di misure cautelari atipiche formulata dall'imprenditore ai sensi  dell'art. 19 C.C.I. in sede di accesso alla procedura di composizione negoziata, la valutazione che il Tribunale deve necessariamente svolgere ai fini dell’applicazione delle stesse riguarda: a) la sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi di impresa e di buon esito delle trattative intraprese, da ritenersi condizione imprescindibile per l’adozione di qualsiasi provvedimento nell’ambito di quella procedura e da condursi, quantomeno nella fase iniziale della stessa in termini analoghi a quanto accade nel giudizio di ammissibilità del concordato preventivo (fattibilità giuridica ed economica , intesa quest’ultima quale non manifesta inattitudine del piano proposto al conseguimento degli obiettivi programmati); b) l’idoneità delle misure cautelari richieste alla tutela delle trattative ed a presidiarne il buon esito; c) il concreto pregiudizio che, a seguito dell’applicazione delle misure richieste, viene imposto ai creditori (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nella logica della composizione negoziata della crisi la richiesta di applicazione della misura cautelare sotto forma in particolare di inibitoria di determinate azioni contrattuali deve essere accolta, ove, come nel caso che occupa, il piano proposto appaia fattibile e consenta di ritenere perseguibile il risanamento della crisi di impresa e la misura richiesta sia funzionale allo svolgimento delle trattative ed all’adozione degli strumenti individuati dall’art 23 C.C.I. per il  superamento della situazione di squilibrio patrimoniale ed economico- finanziario ed, in via mediata, alla tutela della massa dei creditori, risultando, rispetto a tali finalità, recessivo l’interesse particolare del singolo creditore controparte contrattuale destinatario di una fase di attesa funzionale alla tutela della continuità dell’impresa e, nel suo complesso, delle prerogative del ceto creditorio   [nel caso di specie, l’impresa aveva richiesto che il tribunale disponesse, come misura cautelare, la conferma, per la durata di 120 giorni o per la diversa durata ritenuta necessaria, del decreto in precedenza emesso “inaudita altera parte”, col quale era stato inibito ai promissari acquirenti degli immobili o delle porzioni immobiliari oggetto di contratti preliminari stipulati con la stessa, di esercitare le facoltà loro spettanti per legge o per contratto, di esercitare il recesso dal contratto medesimo, ovvero reclamarne o richiederne la risoluzione, anche per inadempimento, e tale istanza, nella ricorrenza dei suddetti presupposti, ha trovato accoglimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-15-luglio-2023-pres-est-vernizzi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30252/CrisiImpresa?Composizione-negoziata%3A-la-valutazione-del-tribunale-richiesto-dell%E2%80%99applicazione-delle-misure-cautelari

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30262/CrisiImpresa?Composizione-negoziata---Misure-cautelari-atipiche-dell%E2%80%99inibitoria-delle-azioni-a-disposizione-del-promissario-acquirente-di-immobili

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza