Tribunale di Parma
T. Parma - Int. fin.- Mancanza di forma scritta del contratto quadro e dichiarazione confessoria.
Tribunale Parma, 04 maggio 2011 - - Est. Cicciò.
Contratto quadro - Forma scritta - Contratto sottoscritto solo dei clienti - Eccezione di mancanza di forma scritta - Revoca del consenso - Nullità - Sussistenza - Dichiarazione confessoria scritta contenente il riferimento al contratto - Comunicazioni della banca - Esecuzione spontanea - Irrilevanza.
Non può ritenersi assolto il requisito della forma scritta previsto dall'articolo 23 del TUF qualora il contratto quadro risulti sottoscritto solo dai clienti, i quali, eccependo la nullità del contratto per mancanza della forma scritta, abbiano espressamente manifestato la volontà di revocare il proprio consenso al perfezionamento del vincolo negoziale. Nè può valere a sanare il difetto di forma di cui si discute una semplice dichiarazione confessoria che contenga il riferimento al contratto concluso per iscritto, posto che detto documento non può sostituire quello contenente la volontà negoziale delle parti. Allo stesso modo, il contratto non può ritenersi concluso sulla base delle successive comunicazioni della banca, le quali costituiscono atti giuridici unilaterali privi di valenza negoziale o ancora attraverso l'esecuzione spontanea, non potendo questa valere a sanare la nullità del contratto per difetto di forma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
T. Parma- Int. fin.- Polizze index-linked, natura di investimento finanziario e loro pignorabilità.
Tribunale di Parma, 10 agosto 2010 - Est. Mari.
Segnalazione dell'Avv. Paolo Righini
Polizze index-linked - Natura previdenziale - Esclusione - Natura di investimento finanziario - Sussistenza - Pignorabilità.
Non può definirsi quale polizza vita il contratto che preveda un investimento finanziario che non sia finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale, la cui redditività sia esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario, quali indici azionari o rendimenti dei fondi di investimento, e che non assicuri la restituzione alla scadenza del capitale versato. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. di Parma - Intermediazione finanziaria - Piano 4you, rapporto con il finanziamento erogato e diritto di recesso.
Tribunale di Parma, 1 aprile 2009 - Pres. Rel. Sinisi.
Piano finanziario 4you - Concessione di finanziamento finalizzato all'acquisto di strumenti finanziari - Legittimità.
Intermediazione finanziaria - Oneri probatori dell'intermediario - Integrazione mediante documentazione scritta e sottoscritta dal cliente - Ammissibilità.
Piano finanziario 4you - Diritto di recesso - Clausola avente natura di penale - Esclusione.
L'art. 1, comma 6, lettera c) prevede, tra i "servizi accessori", la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento. Ciò esclude che il piano finanziario 4you, in quanto realizza la suddetta fattispecie, non sia meritevole di tutela. (fb)
Posto che l'intermediario può integrare l'onere probatorio a suo carico con la produzione di documenti sottoscritti dal cliente e ricognitivi dell'adempimento di oneri informativi, è possibile affermare che il contratto relativo al piano finanziario denominato 4you fornisce, in modo chiaro ed intellegibile, adeguati elementi di valutazione del prodotto che non può certo essere inteso come piano di accumulo o previdenziale. (fb)
La clausola che, nel piano finanziario denominato 4you, regola il diritto di recesso del cliente non ha natura di penale, in quanto ha lo scopo di determinare l'ammontare del capitale dovuto alla banca dal cliente che intenda recedere anticipatamente e la formula matematica, che ha lo scopo di attualizzare le rate del finanziamento concesso, non ha una struttura sofisticata in quanto viene comunemente utilizzata in matematica finanziaria e non può essere esplicitata in modo diverso. (fb)
Trib. di Parma - Intermediazione finanziaria - Mancato adeguamento degli ordini e risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
Tribunale di Parma 8 marzo 2009 - Pres. Mari - Rel. Simona Caterbi.
Segnalazione degli Avv.ti Patrizia Mammone e Giovanni Cedrini
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Normativa sopravvenuta - Mancato adeguamento del contenuto del contratto - Risoluzione per impossibilità sopravvenuta - Ordini di negoziazione successivi - Nullità.
Il mancato adeguamento del contratto quadro ai contenuti imposti da norme imperative sopravvenute dopo la stipulazione, comporta la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del rapporto e l'impossibilità di consentire l'effettuazione degli ordini di negoziazione, dei quali dovrà essere dichiarata la nullità. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib.Parma-Intermediazione finanziaria-Mancato adeguamento del contratto quadro alla normativa entrata in vigore il 1.7.98
Tribunale di Parma 9 dicembre 2008 - Pres. Stellario - Rel. Sinisi.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi
Intermediazione finanziaria - Mancato adeguamento del contratto quadro alla normativa entrata in vigore il 1 luglio 1998 - Inefficacia - Sussistenza.
Sono privi di efficacia, con riferimento agli ordini conferiti dal 1 luglio 1998 in poi, i contratti d'intermediazione che non siano stati adeguati alla nuova normativa entrata in vigore in tale data. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Parma - Concordato preventivo con cessione di beni e nomina del liquidatore
Tribunale di Parma 20 marzo 2008 - Pres. Bruno - Rel. Coscioni.
Concordato preventivo - Cessione dei beni - Attività di liquidazione non particolarmente complessa - Nomina di liquidatore giudiziale - Necessità - Esclusione.
Nel concordato preventivo con cessione dei beni non è necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale qualora l'attività di liquidazione da compiere non sia di particolare complessità. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on.line www.ilcaso.it )
Trib. di Parma- Prodotto finanziario MYWAY- Annullamento per errore.
Tribunale di Parma, 6 dicembre 2006, n. 1442 - G.U. B. Stellario.
Segnalazione dell'Avv. Giovanna Franchi
Intermediazione finanziaria - Prodotto finanziario My way - Errore essenziale dell'investitore sulla natura del contratto - Annullamento.
Si versa in ipotesi di errore essenziale riconoscibile sull'intero contratto qualora l'investitore presti il proprio consenso nel convincimento di sottoscrivere un piano di investimento basato sull'accantonamento di una somma mensile, senza avere la consapevolezza di aver contratto un mutuo e che le somme pagate mensilmente ne rappresentano in realtà la rata di rimborso.
( provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

