Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Concordato preventivo: laddove la proponente non abbia provveduto al deposito di una valida attestazione, non può trovare accoglimento la sua istanza di proroga delle misure protettive.

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Data di riferimento: 
05/09/2023

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 05 settembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Enrico Quaranta, Rel. Marta Sodano, Giud. Valeria Castaldo.

Concordato preventivo liquidatorio – Misure protettive – Istanza di proroga – Deposito della redazione di un professionista risultante incompleta - Convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale – Azioni revocatorie o risarcitorie esperibili in quella sede - Mancata valutazione nell'attestazione per non averle la debitrice indicate nel piano – Non accoglibilità della richiesta di conferma di tali misure.

In sede di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo di tipo liquidatorio, non può trovare accoglimento la domanda di proroga delle misure protettive, consistenti nel divieto  di iniziare  o proseguire azioni esecutive o cautelari, di cui la società debitrice abbia già fatto richiesta in sede di presentazione dell'istanza di riconoscimento del termine per provvedere al deposito del piano e della proposta, laddove il tribunale le abbia richiesto di provvedere al deposito, cosa non ancora fatta, della relazione del professionista volta ad attestare sia la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano ai sensi dell’art. 56, comma 3, C.C.I., che, sulla base di quanto indicato dalla stessa debitrice nel piano ai sensi dell'art. 87, primo comma, lettera h), C.C.I. a riguardo delle azioni risarcitorie e revocatorie eventualmente esperibili in sede di liquidazione giudiziale, la convenienza, pur tenendo conto di quelle, della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, e la ricorrente abbia bensì provveduto al deposito di un attestazione, ma incompleta per avere la stessa omesso  tale indicazione che avrebbe consentito al professionista di vagliare l’assenza, o meno, di atti revocabili, nonché di atti di mala gestio da parte degli amministratori. Al riguardo, infatti, ai sensi dell’art. 55 C.C.I., tale proroga presuppone, congiuntamente, sia la dimostrazione dell’avanzamento degli adempimenti strumentali ai fini del deposito del piano che l’assenza di pregiudizio ai creditori derivante dall’estensione temporale dell’ombrello protettivo.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30070/CrisiImpresa?Quando-le-carenze-dell%E2%80%99attestazione-impediscono-il-rinnovo-delle-misure-protettive

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza