Tribunale di Bergamo – Liquidazione controllata: non è ammissibile che possa accedere alla procedura il debitore con soli beni di valore esiguo non potendosi tener conto dell’apporto del terzo.

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Data di riferimento: 
16/11/2023

Trib. Bergamo, 16 novembre 2023, Pres. Est. De Simone

Liquidazione Controllata – Soggetto sovraindebitato con soli beni di valore esiguo – Apporto del terzo che non può essere preso in considerazione - Inammissibilità dell'accesso alla procedura - Preferenza da riconoscersi allo strumento dell'esdebitazione del debitore incapiente.

Considerato che l’accesso alla procedura di liquidazione controllata richiede che il debitore possa disporre di una qualche risorsa economica propria da liquidare e da destinare ai creditori, a tal fine, in nessun modo può tenersi conto dell’apporto offerto da un terzo (nel caso per €.15.000,00 a fronte di una situazione debitoria di euro 390.000,00.= ca, costituita sostanzialmente da debiti tributari e bancari) non essendo la liquidazione controllata una procedura che contempla finanza esterna e non potendo tale somma rientrare nel patrimonio del debitore che costituisce garanzia generica per i creditori ex art.2740 c.c. Considerato inoltre che se l’unico patrimonio liquidabile da destinare ai creditori è quindi un’autovettura, per un valore esiguo (stimato nel caso specificodal gestore della crisi di €5.000,00 che potrebbe anche essere inferiore in ragione dello stato di manutenzione del veicolo, al momento neppure in circolazione in quanto attinto da provvedimento di fermo amministrativo), detto importo non è neppure idoneo a coprire le spese sorte in occasione della presente procedura, relative all’OCC, al liquidatore, nonché al legale che assiste la ricorrente, in evidente pregiudizio delle ragioni dei creditori, che in mancanza di un attivo da realizzare e distribuire in loro favore non conseguirebbero alcun vantaggio dall’apertura della procedura, assistendo alla maturazione di spese prededucibili e quindi ulteriori passività; considerato inoltre che il legislatore ha previsto una forma inedita di esdebitazione con la disposizione di cui all’art. 283 CCII (anticipata dall’introduzione nella L.n.3/2012 dell’art. 14-quaterdecies ad opera del D.L. 137/2020, conv. con modif. L.n.176/2020) conseguibile una sola volta dal debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto conto del minimo che gli serve per il proprio mantenimento, calcolato secondo il parametro offerto dall’art. 283 co.2 CCII; ritenuto infine che l’intento del legislatore è quello di evitare il passaggio obbligato del debitore impossidente attraverso una procedura liquidatoria non utile per assenza di beni da liquidare e tale da assorbire in spese professionali tutte le esigue risorse disponibili; in detta ipotesi va dichiarata inammissibile la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-16-novembre-2023-pres-est-de-simone

[Cfr in questa rivista, con ulteriori ampi riferimenti giurisprudenziali: Tribunale di Rimini, Sez. civile, 05 ottobre 2023 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/7258]

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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