Corte di Cassazione (35519/2023) – La questione se un accordo remissorio di ristrutturazione dei debiti venga o non venga automaticamente meno in caso di successivo fallimento va decisa mediante trattazione in pubblica udienza.

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Data di riferimento: 
19/12/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2023, n. 35519 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.  

Accordo remissorio di ristrutturazione dei debiti – Successivo fallimento del debitore – Sorte di tale accordo – Automatico venir men o necessaria iniziativa del creditore contraente – Questione di diritto di particolare rilevanza – Necessaria trattazione in pubblica udienza.

Va disposta la trattazione in pubblica udienza ex art. 375, comma 1, c.p.c., dovendosi prendere in esame la natura dell’accordo di ristrutturazione, per verificare poi quali siano le sue sorti in caso di successivo fallimento e se l’eventuale venir meno del negozio si verifichi automaticamente o soltanto a seguito di iniziativa del creditore contraente. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-19-dicembre-2023-n-35519-pres-cristiano-est-pazzi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30375/CrisiImpresa?Le-sorti-dell%E2%80%99accordo-di-ristrutturazione-in-caso-di-successivo-fallimento-del-debitore

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: