Tribunale di Nocera Inferiore – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: seppure il compenso spettante all'OCC gli vada riconosciuto solo al termine della procedura, è possibile che gli vengano riconosciuti degli acconti.

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Data di riferimento: 
10/01/2024

Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. I civ., 10 gennaio 2024 (data della pronuncia) -  Giudice Bianca Manuela Longo.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Compenso dell’OCC – Liquidazione da avvenire solo una volta eseguito il piano – Riconoscimento di acconti in corso di procedura – Ammissibilità.

Nonostante l’art. 71, comma 4, C.C.I., con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. stabilisca che il compenso all’OCC debba essere liquidato dal giudice solo dopo il deposito della relazione finale, una volta integralmente e correttamente eseguito il piano come omologato, e che, dunque, risulta necessario che le somme di cui è previsto il pagamento in prededuzione all'OCC siano accantonate sul conto intestato alla procedura; si deve ritenere che resti pur tuttavia ferma la possibilità per lo stesso di richiedere acconti nel corso della procedura, in relazione allo stato di avanzamento della stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30511/CrisiImpresa?Ristrutturazione-del-consumatore%3A-il-compenso-dell%E2%80%99OCC-va-accantonato%2C-salvo-acconti

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza