Tribunale di Bergamo – Fallimento: gli atti non di gestione della procedura ma aventi contenuto negoziale posti in essere dal curatore non possono essere reclamati ex art. 36 L.F. avanti al Giudice Delegato.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
02/04/2022

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate, 02 aprile 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Laura De Simone.

Fallimento - Atti acontenuto negoziale posti in essere dal curatore –Reclamabilità avanti al G.D. - Esclusione – Fondamento.

Con riferimento agli atti posti in essere dal curatore nel corso di una procedura fallimentare si deve ritenere che risultino reclamabili per violazione di legge dinanzi al Giudice delegato, ai sensi dell'art. 36 L.F., i soli atti gestori interni da quello posti in essere su cui il magistrato sovrintende, e che non siano, viceversa, in tal modo reclamabili gli atti a contenuto negoziale dalcuratore stesso posti in essere, ciò in quanto vanno eventualmente contrastati con gli ordinari rimedi di impugnativa negoziale. (nello specifico, il Tribunale, in persona del Giudice Delegato ha rigettato, in ragione della di lui incompetenza a decidere, il reclamo con cui, a conclusione di una vendita competitiva  che si affermava essersi svolta in modo non regolare, il curatore aveva  proceduto alla stipula notarile del negozio di cessione di un ramo dell'azienda della fallita). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-2-aprile-2023-est-de-simone

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: