Tribunale di Bari - Ammissibilità di un concordato preventivo di gruppo che preveda la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre imprese che lo compongono: disciplina applicabile.

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Data di riferimento: 
09/01/2024

Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 09 gennaio 2024 – Pres. Raffaella Simone, Rel. Michele Di palma, Giud. Assunta Napoliello.

Concordato preventivo di gruppo - Liquidazione di alcune imprese e continuazione dell’attività di altre imprese che lo compongono – Previsione ammissibile – Fondamento – Disciplina applicabile.

Con riferimento ad una domanda di accesso a concordato preventivo di gruppo risulta consentito, ai sensi dell'art. 285, primo comma, C.C.I. che risulti nel piano prevista la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre imprese che lo compongono, fermo restando che in tal caso “si applica … la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta”. Né la circostanza che per  alcune imprese del gruppo si previsto l'esito finale della messa in liquidazione è d'ostacolo all'essere, esse pure,  coinvolte nella procedura di concordato in  continuità in quanto la disciplina sulla liquidazione delle società di capitali, non contempla un divieto di compimento di nuove operazioni nella fase liquidatoria, prevedendo solo il vincolo della loro inderogabile “utilità” alla migliore liquidazione della società e, cioè, alla migliore soddisfazione possibile dei suoi creditori (art. 2489 c.c.); utilità che può concretarsi anche mediante la continuazione dell'attività tanto che l’art. 2487, primo comma, lett.c) ultima parte, c.c. prevede che possano essere compiuti dal liquidatore “gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bari-9-gennaio-2024-pres-simone-est-de-palma

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza