Corte di Cassazione (4600/2024) – Opposizione allo stato passivo: effetto vincolante della transazione poi avvenuta circa l'ammontare di un credito portato da decreto ingiuntivo. Improponibilità di un'impugnazione incidentale.

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Data di riferimento: 
21/02/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2024, n. 4600 – Pres. Massimo Ferro. Rel. Roberto Amatore.

Fallimento - Insinuazione al passivo di credito portato da decreto ingiuntivo – Inammissibilità per ragioni di rito dell'opposizione proposta avverso tale decreto - Eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria – Verificarsi degli stessi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero nel corso del giudizio – Rilevanza – Deducibilità al fine della modifica della domanda di insinuazione – Ammissione al passivo del credito come modificato.

Fallimento – Decreto del g.d. di esecutività dello stato passivo – Rimedi esperibili avverso tale sommaria decisione – Opposizione in particolare – Non configurazione quale giudizio d'appello – Inconfigurabilità della proposizione di un'impugnazione incidentale.

Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 c.p.c., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, giudicando sull'opposizione allo stato passivo del fallimento per la mancata ammissione integrale di un credito, aveva considerando giuridicamente vincolante la transazione intervenuta sui decreti ingiuntivi già opposti dagli odierni ricorrenti, ammettendo il credito nei limiti di quello minore ritenuto azionabile, secondo quanto convenuto tra le parti, così ritenendo che il giudicato di mero rito, formatisi successivamente alla stipula della transazione per la rinuncia degli stessi creditori opposti, non influisse sull'accordo transattivo). (Massima Ufficiale)

L'opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avversola decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l'impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all'art. 99 l.fall., restando concettualmente inconfigurabile un'impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta l'impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-21-febbario-2024-n-4600-pres-ferro-est-amatore

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31041/CrisiImpresa?Opposizione-allo-stato-passivo-e-declaratoria-di-inammissibilit%C3%A0-per-ragioni-di-rito-o-estinzione-del-giudizio-di-opposizione

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 30 novembre 2016, n. 24489https://www.unijuris.it/node/3973

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: