Tribunale di Reggio Emilia - Trust ed accordi di ristrutturazione

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Data di riferimento: 
14/05/2007

Liquidazione di società in stato di crisi - Costituzione di beni in trust a favore dei creditori - Accordo di ristrutturazione ex art. 182 l.f. - Ammissibilità - Esecuzione promossa dai creditori sui beni costituiti in trust - Sospensione della procedura esecutiva - Fumus boni iuris - Sussistenza.

E' meritevole di tutela il trust con il quale il socio accomandatario di una società in accomandita semplice, al fine di favorire la liquidazione della società mediante un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis legge fall. e di prevenire quindi azioni giudiziarie e concorsuali, ha segregato i propri beni personali nominandosi trustee e gestendo e amministrando i beni nell'interesse dei creditori che hanno così assunto la qualità di beneficiari del trust. (Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione della procedura esecutiva promossa da un creditore della società nei confronti del trustee in quanto intestatario dei beni costituiti in trust).

(Il provvedimento e le massime sono stati tratti dalla rivista giuridica http://www.ilcaso.it/ ).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: