Tribunale di Udine, spese processuali
Tribunale di Udine - Revoca della dichiarazione di fallimento - Assoggettabilità al debitore delle spese di procedura.
Tribunale di Udine - 22.05.2009
Dott. Alessandra BOTTAN Presidente
Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore
Dott. Mimma GRISAFI Giudice
Vanno posti a carico del debitore le spese di procedura ed il compenso al curatore qualora il fallimento poi revocato sia stato determinato dal negligente comportamento del debitore stesso. (FG)
DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - SPESE PROCESSUALI - PROFILI ISTRUTTORI
Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, atteso che la stessa, prima di promuovere la procedura concorsuale, aveva esperito un'esecuzione mobiliare che aveva dato esito negativo e inviato vari solleciti, con la conseguente legittimità del ricorso all'istanza di fallimento in presenza di tali risultanze, a nulla rilevando la modesta entità del credito vantato.
Il limite fissato dall'art. 15 L.F. di euro 30.000,00 di debiti scaduti e non pagati, può essere accertato solamente in seguito all'istruttoria fallimentare, non potendo il creditore ricorrente essere necessariamente sempre a conoscenza di tale dato, mentre l'eventuale non superamento dei limiti fissati dall'art. 1 L.F. per la fallibilità dell'imprenditore, individuale o collettivo, opera solamente su eccezione di parte, salvo il potere del Tribunale di compiere anche d'ufficio gli opportuni accertamenti, nel caso del sollevamento della relativa eccezione, non essendo quindi onere del creditore istante allegare la documentazione contabile da cui risultino superati i limiti di legge fissati dalle richiamate norme (gravando piuttosto tale onere sul debitore che intenda sollevare la relativa contestazione), ma eventualmente solo di avanzare le necessarie istanze istruttorie.


