Tribunale di Bergamo – Nella liquidazione controllata ad istanza del creditore, in assenza dell’OCC, compete al liquidatore richiedere la chiusura della procedura in carenza di attivo.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 05/02/2024 - 16:35Tribunale Bergamo, 07 Dicembre 2023. Pres. De Simone. Est. Conca.
Liquidazione Controllata – Apertura su istanza del creditore – Attività dell’OCC – Necessità – Esclusione– Assenza di attivo liquidabile – Chiusura della procedura ad istanza del liquidatore – Ammissibilità