concordato preventivo, Tribunale di Vicenza
Tribunale Vicenza – Concordato preventivo e collocazione delle prestazioni professionali nel successivo fallimento.
Tribunale Vicenza, 11 ottobre 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Il compenso per l'assistenza professionale ex art. 173 l.f. (revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura), non trova collocazione nel passivo del successivo fallimento, ciò a maggior motivo se l'attività professionale è stata prestata in condizioni che sin dall'inizio potevano apparire, a un professionista di normali capacità e diligenza, già tali da non consentire alcun plausibile salvataggio dell'impresa, destinata al fallimento.(avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Trib. Vicenza - Credito per prestazioni di assistenza del debitore nel concordato e collocazione nel successivo fallimento.
Tribunale Vicenza, 28 maggio 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Credito professionale - Assistenza alla redazione di domanda di concordato preventivo non presentata - Opponibilità alla massa - Esclusione.
Il credito per prestazioni professionali rese in favore di soggetto insolvente che non sfocino nel buon esito della procedura sperata (concordato preventivo, domanda neppure presentata) non trova alcuna collocazione nel successivo fallimento, per l'inutilità, anzi dannosità della relativa spesa. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Tribunale di Vicenza – Procedura esecutiva presso terzi e concordato preventivo
Tribunale di Vicenza, 09 aprile 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
L'esaurimento della procedura esecutiva presso terzi in data anteriore alla presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo a seguito del provvedimento di assegnazione del credito, l'estraneità della società creditrice, ancora in bonis, alla successiva fase della riscossione dei crediti direttamente dal terzo dal creditor creditoris e il mancato richiamo dell'art. 44 l.f. da parte dell'art.169 l.f. rendono non configurabile l'inefficacia dei pagamenti post-concordatari, esposti solo al rischio revocatorio. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Tribunale di Vicenza - Concordato preventivo, formazione delle classi e dimensione temporale dei pagamenti.
Tribunale di Vicenza, 6 luglio 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Concordato preventivo - Modifica della domanda a seguito di inammissibilità - Non configurabilità.
Fallimento - Concordato preventivo - Piano - Pagamenti - Dimensione temporale - Incertezza - Inammissibilità della domanda.
Fallimento - Concordato preventivo - Classi di creditori - Diversa collocazione ex lege - Uguale trattamento nel piano - Inammissibilità.
Fallimento - Concordato preventivo - Decreto di inammissibilità - Convocazione dei creditori e del P.M. istanti - Iniziativa d'ufficio - Esclusione.
Fallimento - Concordato preventivo dichiarato inammissibile - Consecuzione tra procedure - Esclusione.
La proposta di concordato preventivo dichiarata inammissibile non può essere modificata o integrata fino all'inizio delle operazioni di voto, posto che non vi è alcuna procedura pendente, né proposta che si possa modificare; va invece presentata una nuova proposta. (gl) (riproduzione riservata)
E' inammissibile una domanda di concordato preventivo che non definisca con certezza la dimensione temporale dei pagamenti, e/o che li faccia dipendere dalla (lunga) durata del contenzioso in essere con terzi. (gl) (riproduzione riservata)
E' inammissibile una domanda di concordato preventivo che presenti un piano con suddivisione in classi dei creditori, secondo cui gli stessi, pur avendo diversa collocazione ex lege, vengono trattati con la stessa percentuale di pagamento, poiché alla diversa collocazione dei privilegi deve corrispondere anche un diverso trattamento, per non alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (gl) (riproduzione riservata)
Trib.Vicenza - Società in concordato - Espressione del voto in altra procedura ed autorizzazione del G.D.
Tribunale di Vicenza, 26 febbraio 2009 - Pres. Limitone - Est. Cazzola.
Concordato preventivo - Partecipazione al voto sulla proposta di concordato preventivo di un'altra società - Atto di straordinaria amministrazione - Autorizzazione del Giudice Delegato - Necessità.
Qualora il legale rappresentante della società in concordato preventivo debba esprimere il voto nei confronti della proposta di c.p. di un'altra società occorre l'autorizzazione del Giudice Delegato, poiché si tratta di un atto che, implicando una parziale rinuncia ad un credito, che viene accettato nella percentuale concordataria offerta nella proposta, rientra nella straordinaria amministrazione. (gl) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on.line www.ilcaso.it)
Tribunale di Vicenza - Concordato preventivo e funzione del parere del commissario giudiziale.
Tribunale di Vicenza, 19 giugno 2008 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Parere ex art. 180 legge fall. - Funzione.
Il parere del commissario giudiziale ha la funzione di informare il Tribunale, a prescindere dalla presentazione di specifiche opposizioni od eccezioni, non solo in relazione all'eventuale compimento di atti di frode o di atti non autorizzati da parte del debitore, ma anche su tutti gli aspetti che possono assumere qualche rilevanza ai fini della omologazione del concordato preventivo, specialmente se emersi dopo la votazione dei creditori, al fine di verificare la permanenza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, tra le quali la stessa fattibilità. (gl) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

