azione di responsabilità, Corte di Cassazione


Corte Cassazione - Il curatore e l'azione di responsabilità contro gli amministratori nelle società a responsabilità limitata..

Data di riferimento: 
21/07/2010

Cassazione civile, sez. I , 21 luglio 2010, n. 17121 - Pres. Carnevale - Est. Nappi.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Organi - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Disciplina conseguente alla riforma del d.lgs. n. 6 del 2003 - Mancato richiamo alle norme in materia di società per azioni - Effetti sulla legittimazione del curatore - Irrilevanza - Ragioni - Interpretazione conforme alla riformulazione dell'art.146 legge fall. ex d.lgs. n. 5 del 2006.

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.. (massima ufficiale)

Corte di Cassazione - Consorzi con attività esterna ed azione di responsabilità contro gli amministratori.

Data di riferimento: 
03/06/2010

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 13465 del 3 giugno 2010.
Presidente V. Proto
Relatore R.Rordorf

Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna, in mancanza di una specifica norma, non é legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l'azione di responsabilità eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo consortile e lamentino l'incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per essere stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione patrimoniale del consorzio.(G.F. - Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Criteri di determinazione del danno.

Data di riferimento: 
23/06/2008

Cassazione Civile, Sez. I, 23 giugno 2008 n. 17033.Presidente Vitrone - Rel. Panzani.

Nel caso in cui l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società trovi fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2477 cod. civ., non è giustificata, in mancanza di uno specifico accertamento in proposito, la liquidazione del danno in misura pari alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poichè non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa

(La massima ed il provvedimento sono stati tratti dalla rivista "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - Ipsoa Milano - n. 5/2009 con nota di Giorgio Maria Zamperetti - Riproduzione riservata).