Tribunale di Udine, concordato fallimentare
Dott. G.Pellizzoni - Concordato fallimentare: poteri del Giudice Delegato.
A seguito della riforma della legge fallimentare, pur non essendo più previsto un potere di delibazione della convenienza della proposta da parte del giudice delegato, lo stesso mantiene il potere di effettuare un giudizio sommario - relativo alla sua legittimità formale - allo stato degli atti, al fine di evitare che si proceda nell'iter in riferimento a proposte che appaiono inammissibili;
DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE DEL 06.06.2008 - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - PROPOSTA DI CONCORDATO - REVOCABILITA'
Deve ritenersi legittima la revoca della domanda di concordato tempestivamente avvenuta entro il termine di apertura del procedimento di omologazione, tenuto anche conto delle particolari modalità di approvazione della proposta di concordato previste dall'art. 214 l.fall. (nuovo testo) in tema di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria, ove il procedimento si apre su ricorso del proponente (previa autorizzazione degli organi di vigilanza) e non é prevista alcuna votazione dei creditori e calcolo di maggioranze per silenzio assenso, ma solo la facoltà per i creditori dissenzienti e per gli altri interessati di proporre opposizione all'omologazione.
Nel particolare procedimento previsto in base al combinato disposto degli artt. 128 e 214 l.fall. la proposta in assenza di votazione da parte dei creditori ammessi (per non dissenso) deve considerarsi sicuramente revocabile fino alla data di apertura del giudizio di omologazione.
Nella nuova disciplina del concordato fallimentare, in caso di opposizione dei creditori dissenzienti, sussiste il potere del Tribunale di vagliare nel merito la proposta di concordato e non di limitarsi ad un mero controllo di legittimità sulla regolarità della procedura e l'esito della votazione.
DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - CONCORDATO - DISCIPLINA APPLICABILE
Alla domanda di concordato, anche se depositata prima del 1.01.2008, deve ritenersi applicabile la novellata disciplina di cui all'art. 214 l.fall., introdotta dall'art. 18 del d. lgs. 12.09.2007, n. 169, che ha modificato la procedura riguardante la pubblicità della domanda di concordato e la comunicazione ai creditori, nonché i termini per l'eventuale opposizione dei creditori stessi e dei terzi interessati

