Tribunale di Patti
Tribunale di Patti - S.p.A. per la raccolta dei rifiuti urbani, G.Lgs.n.22/97, utilizzo di risorse pubbliche e fallimento.
Tribunale di Patti, 6 marzo 2009 - Pres. Lanza - Rel. Saija.
Società per azioni a totale partecipazione pubblica - Osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 22/97 - Utilizzo di risorse pubbliche - Soggezione alle norme sull'evidenza pubblica - Disciplina del fallimento - Applicazione - Esclusione.
E' qualificabile ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, legge fallimentare, la società per azioni esercente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani partecipata esclusivamente da enti pubblici, e ciò non già su base volontaristica, ma in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 22/97, che per di più utilizzi risorse pubbliche e sia soggetta alle norme sull'evidenza pubblica. (lds) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Tribunale di Patti - proposta di concordato fallimentare e inerzia del comitato dei creditori
Tribunale di Patti 24 novembre 2008 - Est. Saija.
Segnalazione dell'Avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto
Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori - Inerzia - Potere di supplenza del giudice delegato - Principio di carattere generale - Sussistenza.
Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori - Sostituzione del giudice - Contenuto e criteri della valutazione - Convenienza economica della proposta.
Qualora il comitato dei creditori non si pronunci sulla proposta di concordato fallimentare e non renda quindi il parere previsto dall'art. 125, comma 2, legge fall., deve essere fatta applicazione dell'art. 41, comma 4, legge fall. - che attribuisce al giudice delegato il potere di sostituirsi al comitato - norma, questa, di portata generale e che si inscrive in un assetto normativo improntato pur sempre alla cd. degiurisdizionalizzazione del fallimento, quale rimedio sussidiario e correttivo di pronto impiego per il caso in cui l'organo in questione non fosse latu sensu in grado di funzionare. (fb)
Il giudice delegato che si sostituisce al comitato dei creditori rimasto inerte nell'esprimere il parere previsto dall'art. 125, comma 2, legge fall., dovrà esprimersi valutando il merito della proposta ovvero la sua convenienza economica nel rispetto dell'esigenza di espropriare il patrimonio del soggetto fallito in modo funzionale al soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Titolo, massime e provvedimento tratti dalla rivista on-line http://www.ilcaso.it/

