Tribunale di Patti - S.p.A. per la raccolta dei rifiuti urbani, G.Lgs.n.22/97, utilizzo di risorse pubbliche e fallimento.

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Data di riferimento: 
06/03/2009

Tribunale di Patti, 6 marzo 2009 - Pres. Lanza - Rel. Saija.

Società per azioni a totale partecipazione pubblica - Osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 22/97 - Utilizzo di risorse pubbliche - Soggezione alle norme sull'evidenza pubblica - Disciplina del fallimento - Applicazione - Esclusione.

E' qualificabile ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, legge fallimentare, la società per azioni esercente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani partecipata esclusivamente da enti pubblici, e ciò non già su base volontaristica, ma in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 22/97, che per di più utilizzi risorse pubbliche e sia soggetta alle norme sull'evidenza pubblica. (lds) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]