collocamento


Trib. Torino - Int. fin. - "Collocamento" fuori sede e a distanza e contratti swap.

Data di riferimento: 
08/03/2011

Tribunale Torino, 08 marzo 2011 - - Pres., est. Maria Dolores Grillo.

In mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante che la società dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari - pur non costituendo dichiarazione confessoria, in quanto volta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo - esonera l'intermediario stesso dall'obbligo di ulteriori verifiche sul punto e, in carenza di contrarie allegazioni specificatamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, può costituire argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione. (Emanuele Balbo di Vinadio) (riproduzione riservata)

L'attività di collocamento di strumenti finanziari o di gestioni di portafogli tramite contratti conclusi fuori sede o collocati a distanza prevista dall'articolo 30 del TUF si caratterizza per essere un accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, accordo finalizzato all'offerta al pubblico di strumenti finanziari emessi a determinate condizioni di prezzo e di tempo. Non rientra pertanto nella nozione di collocamento la stipula di contratti derivati (nella specie swap) tra intermediario e investitore ai quali non è pertanto applicabile la speciale disciplina che prevede la facoltà di recesso e la nullità del contratto e non la preveda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Padova- Int. fin.- Nullità della clausola di deroga alla competenza per territorio e nozione di “collocamento”.

Data di riferimento: 
28/02/2011

Tribunale Padova, 28 febbraio 2011 - - Est. Caterina Zambotto.

Intermediazione finanziaria - Foro del consumatore - Clausola di deroga della competenza per territorio - Nullità per mancanza di specifica trattativa tra le parti - Applicazione dei principi generali di competenza per territorio nei contratti tra professionista e consumatore.

Intermediazione finanziaria - Art. 30 TUF - Collocamento - Nozione - Trasferimento in genere all'investitore di strumenti finanziari.

Benchè l'art. 46, lett. d) d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), esclude dalla applicazione delle disposizioni della Sezione I, i contratti relativi a strumenti finanziari, deve essere dichiarata nulla ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.lgs. citato la clausola di deroga alla competenza territoriale che non abbia formato oggetto di specifica trattativa tra le parti, con la conseguenza che troverà comunque applicazione il principio generale in materia di contratti tra professionista e consumatore secondo il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il termine "collocamento" di cui all'art. 30 del TUF deve intendersi riferito al negozio giuridico con il quale l'operatore o l'intermediario finanziario trasferiscono all'investitore un determinato strumento finanziario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Torino- Int. fin.- Collocamento fuori sede, operazione al di fuori dei mercati regolamentati e autorizzazione scritta.

Data di riferimento: 
03/11/2010

Tribunale Torino, 03 novembre 2010 - - Pres., rel. Giovanna Dominici.

Intermediazione finanziaria - Offerta fuori sede - Collocamento di strumenti finanziari presso il pubblico - Interpretazione della nozione ex art. 1336 c.c. - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Obbligazioni non quotate su mercati regolamentati - Obbligo di astensione dell'Intermediario in assenza di autorizzazione fornita dal Cliente su supporto duraturo - Violazione - Risarcimento del danno - Nesso causale in re ipsa - Sussistenza.

Ai fini della sussitenza della fattispecie dell'offerta fuori sede di strumenti finanziari ex art. 30 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (ed, in particolare, dell'obbligo dell'intermediario di informare per iscritto il cliente della facoltà di recesso prevista dal comma VI della norma), non è sufficiente che la raccolta dell'ordine di borsa avvenga al di fuori dei locali commerciali della banca, occorrendo altresì, in armonia rispetto alla ratio di tutela di una molteplicità di soggetti che informa la disciplina sulla sollecitazione all'investimento, la presenza di un'attività di promozione e di collocamento presso il pubblico da parte dell'intermediario, attività quest'ultima la cui definizione, in assenza ulteriori indicazioni ex lege, deve desumersi dal tenore degli artt. 94 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 1336 c.c., quale proposta contrattuale indifferenziatamente rivolta ad un numero non predeterminato di persone. (cr) (riproduzione riservata)

App. Palermo- Int. fin.- Vendita fuori sede di obbligazioni Giacomelli e interpretazione ex art. 36 reg. Consob.

Data di riferimento: 
06/07/2010

Corte d'Appello di Palermo, 6 luglio 2010 - Pres. Marino - Est. Caterina Ajello.
Segnalazione dell'Avv. Gaia Matteini

Offerta fuori sede di strumenti finanziari - Negoziazione di obbligazioni - Diritto di recesso - Sussistenza - Interpretazione del termine collocamento - Articolo 6 del regolamento.

La disciplina dettata dall'articolo 30, commi 6 e 7 del TUF per "i contratti di collocamento di strumenti finanziari stipulati fuori sede" si applica anche alla semplice vendita di obbligazioni (nella specie Giacomelli); a favore di tale interpretazione depone anche la disposizione contenuta nell'articolo 36 del regolamento attuativo del TUF, il quale espressamente include nei servizi di collocamento, "l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari" e statuisce, altresì, che gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari per illustrare agli investitori la facoltà di recesso. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Mondovì- Int. fin.-Il collocamento, anche se ripetuto, non richiede il contratto quadro.

Data di riferimento: 
10/02/2010

Tribunale di Mondovì, 10 febbraio 2010 - Pres. Gandolfo - Est. Magrì.
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Intermediazione finanziaria - Collocamento - Collocamento fuori sede - Rapporto duraturo - Ripetute operazioni di collocamento - Necessaria sottoscrizione di contratto quadro - Esclusione.

L'art. 30 del reg. Consob n. 11522/1998 consente all'intermediario di prestare il servizio di collocamento - ivi compresa l'offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza - anche senza che con l'investitore sia stato sottoscritto il cd. contratto quadro; in proposito, si deve precisare che la nozione di collocamento applicabile alla fattispecie presa in considerazione dalla norma riguarda non solo il collocamento di un singolo prodotto ma anche quei casi in cui tra intermediario e investitore si instauri un rapporto duraturo nel corso del quale abbiano luogo ripetuti collocamenti di prodotti finanziari (nella specie quote di fondi di investimento). (fb) (riproduzione riservata)

 

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Cremona- Int. fin.- Phone banking e nozione di “collocamento”.

Data di riferimento: 
03/12/2009

Tribunale di Cremona, 3 dicembre 2009 - Pres. Colace - Rel. Serena Nicotra.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi

Collocamento di strumenti finanziari - Nozione di cui all'art. 30 TUF - Inclusione di tutte le attività di cui all'art. 1.

Negoziazione di strumenti finanziari - Utilizzo del servizio cd. phone banking - Obbligo di informazione dell'intermediario - Onere della prova - Sussistenza.

La nozione di "collocamento" di cui al sesto comma dell'art. 30 del TUF non è limitata al collocamento inteso in senso tecnico ma ricomprende tutte le attività aventi ad oggetto strumenti finanziari delineate dall'art. 1 del TUF, con conseguente applicazione della disciplina sul diritto di recesso anche alla semplice negoziazione di obbligazioni argentine. (fb) (riproduzione riservata)

Il fatto che l'investimento sia avvenuto tramite il servizio di phone banking non esonera l'intermediario dall'onere di dare la prova di aver assolto agli obblighi informativi di portata generale ed inderogabile previsti dagli artt. 28 e 29 del reg. Consob n. 58/1998 che impongono di fornire all'investitore tutte le notizie relative a natura, rischi ed implicazioni della singola operazione di investimento. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)