T. Mondovì- Int. fin.-Il collocamento, anche se ripetuto, non richiede il contratto quadro.

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Data di riferimento: 
10/02/2010

Tribunale di Mondovì, 10 febbraio 2010 - Pres. Gandolfo - Est. Magrì.
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Intermediazione finanziaria - Collocamento - Collocamento fuori sede - Rapporto duraturo - Ripetute operazioni di collocamento - Necessaria sottoscrizione di contratto quadro - Esclusione.

L'art. 30 del reg. Consob n. 11522/1998 consente all'intermediario di prestare il servizio di collocamento - ivi compresa l'offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza - anche senza che con l'investitore sia stato sottoscritto il cd. contratto quadro; in proposito, si deve precisare che la nozione di collocamento applicabile alla fattispecie presa in considerazione dalla norma riguarda non solo il collocamento di un singolo prodotto ma anche quei casi in cui tra intermediario e investitore si instauri un rapporto duraturo nel corso del quale abbiano luogo ripetuti collocamenti di prodotti finanziari (nella specie quote di fondi di investimento). (fb) (riproduzione riservata)

 

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]